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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30762/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Il primo motivo contestava la sussistenza del reato e la sua riferibilità all'imputato, ma la Corte di cassazione lo ha ritenuto privo di specificità perché in larga parte riproduttivo di censure già esaminate e perché non confrontato in modo puntuale con le ragioni fattuali e giuridiche della sentenza impugnata. Inoltre, il motivo mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, senza indicare vizi di contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova. Il terzo motivo contestava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la motivazione del giudice di merito era esente da evidenti illogicità e correttamente fondata sull'assenza di elementi positivi apprezzabili. Dalla decisione emerge che il ricorso conteneva anche un secondo motivo, ma nel testo fornito non ne è riportato il contenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto alla censura sulla truffa, la mancanza di specificità e l'inammissibile richiesta di rivalutazione del fatto; quanto alle attenuanti generiche, ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata alla luce di una motivazione di merito immune da vizi logici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, neppure se incensurato; il loro mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, purché il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

  • art. 606 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito; occorre dedurre specifici vizi di legittimità, come contraddittorietà, manifesta illogicità o travisamento della prova.

  • art. 591 c.p.p.

    La mancanza di specificità dei motivi comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente riproporre censure già esaminate dal giudice di merito.
  • È inammissibile il ricorso che, sotto la veste di vizi motivazionali, miri a una nuova e diversa ricostruzione dei fatti e delle prove, poiché la rilettura del compendio probatorio è riservata al giudice di merito.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica della presenza di vizi logici o giuridici, non potendo la Cassazione sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti e valorizzi l'assenza di circostanze positive, senza dover esaminare analiticamente ogni singolo dato favorevole o sfavorevole.
  • Le attenuanti generiche non sono un beneficio automatico o un diritto dell'imputato: la loro concessione richiede una positiva valutazione discrezionale del giudice.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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