Cassazione Penale, Sentenza n. 39563/2024 del 28/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del Tribunale di Bari che, accogliendo l'istanza di riesame di Alberto Bellizzi e riqualificando il fatto, ha annullato l'ordinanza del GIP che aveva disposto gli arresti domiciliari. Sono proposti due motivi: (1) vizio di diritto e illogicita' della motivazione nella riqualificazione della condotta come reato di cui all'art. 354 c.p., sostenendo invece l'esistenza della turbativa d'incanti (art. 353 c.p.) sulla base di intercettazioni e del contatto del Bellizzi con il genero Francesco Frezza per indurlo a rinunciare a una gara dopo avere formulato proposta irrevocabile per l'immobile della fallita "Legno s.r.l."; (2) presunto contrasto tra la motivazione, nella quale il Tribunale ha escluso l'aggravante di tipo mafioso, e il dispositivo che richiama l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il ricorso del Pubblico Ministero non contenesse alcuna indicazione sulle esigenze cautelari attuali e concrete (necessarie quando non opera la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.), elementi indispensabili per giustificare l'adozione o il ripristino della misura cautelare anche ove si superi la questione della qualificazione del fatto. Inoltre la Corte ha osservato che il richiamo all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 nel dispositivo appariva formale, atteso che il Tribunale aveva esaminato e escluso l'aggravante con motivazione articolata.
Norme richiamate
art. 354 cod. pen.
La riqualificazione operata dal Tribunale come art. 354 ha inciso sulla valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti per la misura; la Corte non sindaca nel merito la riclassificazione quando il ricorso del PM risulta privo delle necessarie ragioni cautelari.
art. 353 cod. pen.
Il Procuratore sosteneva che i fatti integrassero la turbativa degli incanti (art. 353), ma la Corte ha ritenuto irrilevante ai fini dell'ammissibilita' del ricorso la contestazione della qualificazione giuridica in assenza di esigenze cautelari documentate.
art. 416-bis.1 cod. pen.
La Corte ha rilevato che il richiamo all'aggravante nel dispositivo era meramente formale, poiche' il Tribunale ha motivatamente escluso l'aggravante mafiosa nella parte motiva.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato in punto di principio: quando non opera la presunzione di pericolosita' prevista da tale disposizione, il PM deve indicare specificamente le esigenze cautelari attuali e concrete a sostegno del ricorso.
Giurisprudenza - Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400
Sez. 6, n. 43948 del 21/09/2023, Manna, Rv. 285400
Citale come principio: il pubblico ministero in materia cautelare deve indicare le ragioni dell'attualita' e concretezza delle esigenze cautelari a pena di inammissibilita' del ricorso.
Massime di principio
- In materia cautelare il ricorso del Pubblico Ministero deve sempre indicare e documentare le esigenze cautelari attuali e concrete; l'assenza di tali elementi può determinare l'inammissibilita' per carenza di interesse.
- La contestazione della qualificazione giuridica del fatto (es. riclassificazione tra art. 353 e art. 354) non esonera il PM dall'onere di spiegare perché, anche con diversa qualificazione, sussistano le esigenze cautelari che giustificano la misura.
- Il riferimento formale a circostanze aggravanti nel dispositivo non prevale sulla motivazione: conta la motivazione sostanziale del giudice che, se esclude l'aggravante con argomentazione, rende inefficace il mero richiamo formale.
- Se l'impugnazione si fonda su elementi di fatto tratti da intercettazioni o contatti tra parti, il ricorso deve collegare esplicitamente tali elementi alle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento delle prove, reiterazione del reato), non limitarsi a impugnare la qualificazione penale.
- Per i difensori, ottenere l'annullamento di una misura cautelare per riqualificazione del fatto rende decisiva l'adeguata esposizione delle ragioni cautelari da parte dell'accusa per evitare il recupero della misura in sede di gravame.
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