Cassazione Penale, Sentenza n. 8353/2024 del 27/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza del 28/03/2023 della Corte d'appello di Milano che aveva riformato l'assoluzione di primo grado e rideterminato le pene (anche in forza dell'accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.). Giuseppe Ogana deduceva carenza e manifesta illogicità della motivazione, in particolare sull'utilizzo delle intercettazioni e sulla valutazione dell'elemento soggettivo; contestava che la Corte avesse semplicemente recepito le richieste della Procura senza un adeguato vaglio critico. Massimiliano Schirato lamentava l'insussistenza degli elementi di fatto a suo carico e, con altro motivo, presunte violazioni di norme costituzionali e convenzionali nonché di essere stato indotto a scegliere il concordato; denunciava anche violazione dell'art. 533 c.p.p. Christian Ogana deduceva vizio di motivazione, richiamando giurisprudenza sull'obbligo di motivazione dell'accordo di cui all'art. 444 c.p.p. La Corte di appello, tuttavia, aveva dichiarato inammissibili gli appelli (dei due ultimi) su punti diversi dal trattamento sanzionatorio in virtù della rinuncia prevista dall'art. 599-bis c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Per Giuseppe Ogana l'inammissibilità è stata motivata dalla carenza del requisito della specificità estrinseca: il ricorso non ha affrontato puntualmente le argomentazioni espresse nelle pagine della sentenza impugnata. Per Schirato e Christian i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché le parti avevano rinunciato ai motivi di appello (accordo ex art. 599-bis), limitando la cognizione di secondo grado; inoltre le doglianze costituzionali di Schirato sono state ritenute manifestamente infondate e inammissibili in Cassazione, e la contestazione sull'induzione al concordato è stata giudicata generica e priva della specifica indicazione di fatti. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale che sanziona reati connessi a sostanze stupefacenti; la Corte territoriale aveva applicato la normativa per le contestazioni di detenzione e cessione.
art. 599-bis c.p.p.
Regola il concordato in appello. Qui ha avuto effetto preclusivo: la rinuncia ai motivi di appello operata dalle parti ha limitato la cognizione della Corte d'appello e ha reso inammissibili in Cassazione le doglianze relative ai punti rinunciati.
art. 581 c.p.p.
Imposta l'obbligo di specificità dei motivi di impugnazione; la Cassazione ha richiamato l'esigenza che il ricorso si confronti puntualmente con le ragioni della decisione impugnata.
art. 591 c.p.p.
Regola i contenuti dell'atto di impugnazione; richiamata insieme all'art. 581 per l'esigenza di specificità e confronto puntuale.
art. 606 c.p.p.
Fissa i motivi ammessi per il ricorso per cassazione e le cause di inammissibilità. La Corte ha dichiarato inammissibili motivi per mancata specificità (art. 606, comma 1) e quelli preclusi per rinuncia in sede di concordato (art. 606, comma 3).
art. 616 c.p.p.
Consente alla Cassazione di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e somme a favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare Euro 3.000,00.
art. 533 c.p.p.
Norma richiamata nel ricorso (sulla formazione della volontà a concludere il patteggiamento); la Corte ha ritenuto la doglianza generica e priva di elementi di fatto concreti.
art. 444 c.p.p.
Regime del patteggiamento in udienza abbreviata; il ricorso di Christian ha invocato giurisprudenza riferita a questo diverso istituto, ma la Corte ha rilevato la diversa disciplina applicabile al caso (art. 599-bis).
Costituzione, Convenzione EDU e trattati internazionali
art. 27 Cost.; art. 6 CEDU; art. 48 Carta dei diritti dell'Unione; art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Le doglianze di violazione di queste fonti non sono in linea di principio ammissibili come motivo autonomo di cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p.; eventuali profili di costituzionalità devono seguire la via della questione di legittimità costituzionale.
Giurisprudenza richiamata
Sez. U, n. 8825/2016; Sez. 1, n. 944/2019; Sez. U, n. 29541/2020; Corte Cost. n. 186/2000
La Corte ha richiamato precedenti secondo i quali il ricorso per cassazione deve confrontarsi puntualmente con le ragioni del provvedimento impugnato; ha confermato l'orientamento sulla limitazione degli effetti dell'accordo di cui all'art. 599-bis e sull'inammissibilità di motivi costituzionali in cassazione.
Massime di principio
- In cassazione il ricorso deve confrontarsi puntualmente e specificamente con le argomentazioni del provvedimento impugnato: la mancanza di "specificità estrinseca" determina l'inammissibilità.
- L'accordo in appello disciplinato dall'art. 599-bis c.p.p. comporta, se le parti rinunciano ai motivi di appello, una limitazione della cognizione di secondo grado e produce effetti preclusivi anche in Cassazione: non sono ammissibili censure su questioni rinunciate.
- Le doglianze generiche, prive di indicazione puntuale degli elementi di fatto e di diritto che le sorreggono, sono inammissibili; è necessario indicare concretamente i passaggi della sentenza che si censurano.
- Le contestazioni di violazioni costituzionali o convenzionali non possono essere dedotte come motivi ordinari di cassazione (art. 606 c.p.p.); tali profili vanno indirizzati, se rilevanti, mediante questione di legittimità costituzionale o altri rimedi idonei.
- Chi impugna deve analizzare e confutare le specifiche argomentazioni di merito espresse dal giudice (es. valutazione delle prove, esclusioni di circostanze attenuanti/gravanti), altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
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