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Ordinanza

Ordinanza del 03/05/2019 n. 11645 - Corte di Cassazione

Tributi indiretti - ICI - Mancata comunicazione al proprietario dell'attribuzione della natura di area fabbricabile ad un terreno - Accertamento maggior imposta - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Comune di Gaeta contro la sentenza che aveva annullato gli accertamenti ICI relativi agli anni 2003-2006. L’edificabilità del terreno rileva ai fini dell’imposta quando risulta dal piano regolatore generale adottato dal Comune, anche senza approvazione regionale o strumenti attuativi. La mancata comunicazione al proprietario prevista dall’art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002 non determina l’illegittimità dell’accertamento se non ha concretamente leso il diritto di difesa e non è assistita da una specifica sanzione. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR di Roma, in diversa composizione.

ICI su area fabbricabile: legittimità dell’accertamento anche senza comunicazione al proprietario

ICI su terreno qualificato come area fabbricabile

La pronuncia riguarda la legittimità di quattro avvisi di accertamento ICI emessi dal Comune di Gaeta per gli anni dal 2003 al 2006, con riferimento a un terreno qualificato come area fabbricabile. La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso proposti dal Comune e ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, disponendo il rinvio per una nuova decisione nel merito.

Iter processuale

V.R. ha impugnato gli avvisi di accertamento con ricorso depositato il 26 febbraio 2009 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina. La Commissione provinciale, con sentenza n. 663/3/09, ha respinto il ricorso.

Il contribuente ha proposto appello e la Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 578/39/13, ha accolto il gravame.

Il Comune di Gaeta ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. V.R. non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Determinazione del valore imponibile e motivazione dell’accertamento

Con il primo motivo il Comune ha denunciato la violazione e falsa applicazione della legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 97 Cost., oltre a un vizio motivazionale e alla violazione del principio di imponibilità.

Il Comune aveva sostenuto che l’avviso di accertamento fosse corredato da una relazione dalla quale risultava il procedimento di determinazione del valore al metro quadrato attribuito alla particella. Tale valore era stato calcolato dall’Ufficio tecnico mediante una media ponderata, sulla base di una preventiva valutazione tecnica e di una relazione dell’Agenzia delle Entrate, messa a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali. Il contenuto essenziale della relazione dell’Agenzia, limitatamente alla zona in cui si trovava l’immobile, era stato inoltre riprodotto nell’avviso impugnato.

La Corte ha ritenuto fondata la censura, rilevando che la CTR non aveva esaminato la documentazione richiamata dal Comune, in particolare:

  • la relazione allegata all’avviso di accertamento;
  • la relazione predisposta dall’Agenzia delle Entrate;
  • la documentazione relativa al procedimento di determinazione dei valori contestati.

Secondo la Corte, tali documenti avevano natura decisiva, poiché riguardavano direttamente il criterio e il procedimento utilizzati per quantificare il valore imponibile. La loro mancata considerazione rendeva necessario un nuovo esame da parte del giudice di merito.

Limiti del sindacato sulla motivazione della sentenza

La Corte ha richiamato la disciplina del vizio motivazionale prevista dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis.

Il vizio è configurabile quando il giudice di merito abbia esaminato la questione ma abbia completamente omesso l’esame di uno specifico fatto storico decisivo. Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del cosiddetto minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

La violazione rileva, in particolare, nei casi di:

  • mancanza assoluta della motivazione sotto il profilo materiale o grafico;
  • motivazione meramente apparente;
  • contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;
  • motivazione perplessa o obiettivamente incomprensibile.

Il mancato esame di un documento può essere denunciato in cassazione quando comporti l’omissione della motivazione su un punto decisivo della controversia e quando il documento sia idoneo, con certezza e non soltanto in termini probabilistici, a invalidare le altre risultanze sulle quali si fonda la decisione, privando di fondamento la relativa ratio decidendi. La Corte ha richiamato, sul punto, Cass., Sez. 3, n. 16812 del 26 giugno 2018.

Qualificazione del terreno come area fabbricabile

Con il secondo motivo il Comune ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002, sostenendo che non fosse necessario comunicare al proprietario l’attribuzione della natura edificabile al terreno.

La Corte ha accolto anche questo motivo, richiamando le norme di interpretazione autentica intervenute in materia di ICI:

  • art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005;
  • art. 36, comma 2, del d.l. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

Tali disposizioni hanno chiarito il significato dell’art. 2, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 504 del 1992. Ai fini dell’applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, l’edificabilità dell’area deve essere desunta dalla qualificazione attribuita al terreno nel piano regolatore generale adottato dal Comune.

Non è quindi necessario che:

  • il piano regolatore generale sia stato approvato dalla Regione;
  • siano stati adottati strumenti urbanistici attuativi.

La qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore generale comunale adottato è sufficiente per considerare l’area edificabile ai fini ICI e per applicare il criterio del valore venale.

Mancata comunicazione al proprietario

L’art. 31, comma 20, della legge n. 289 del 2002 prevede la comunicazione al proprietario dell’attribuzione della natura di area fabbricabile al terreno. La Corte ha tuttavia precisato che la violazione dell’obbligo di comunicazione non comporta automaticamente l’illegittimità dell’accertamento.

La mancata comunicazione non assume rilievo quando:

  • non abbia concretamente pregiudicato la difesa del contribuente;
  • l’inosservanza non sia assistita da una specifica sanzione.

Pertanto, in assenza di una concreta lesione del diritto di difesa, l’omissione della comunicazione non impedisce all’Amministrazione di accertare la maggiore ICI dovuta sulla base della natura edificabile dell’area. La Corte ha richiamato il precedente Cass., Sez. 5, n. 12308 del 17 maggio 2017.

Esito della decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Comune di Gaeta con riferimento a entrambi i motivi.

La sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma, Sezione distaccata di Latina, è stata cassata con rinvio alla CTR di Roma, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia nel merito, valutando anche la documentazione relativa alla determinazione dei valori dell’area, e dovrà pronunciarsi sulle spese del giudizio di legittimità.

La decisione è stata assunta il 25 gennaio 2018 e depositata in cancelleria il 3 maggio 2019.

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