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Sentenza

Sentenza n. 6160/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - del Decreto del Commissario ad Acta, privo di protocollo ed allegato alla email prot. n. 4700 del 08.11.2023 (trasmesso in pari data a mezzo pec al ricorrente presso il precedente difensore) - nominato nella Sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato n° 9286/2022 – con il quale è stato decretato che il titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito all’estero da Apa Claudio “non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento della classe di concorso A46 – SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, e pertanto, l’istanza prot. n. 14233 del 09/08/2018 (all.3) come citata in premessa, è rigettata”; - di ogni altro atto e provvedimento antecedente, susseguente o connesso al provvedimento sopra impugnato e comunque pregiudizievole per il ricorrente, ivi comprese le note, acquisite e richiamate nel relativo decreto di rigetto con le quali il competente Referente Tecnico del Commissario ad Acta, incaricato per la classe di concorso A046, ha trasmesso al Commissario ad acta i pareri in merito alla formazione svolta all’estero dagli istanti, richiamate nel medesimo decreto; Previo accertamento e conseguenziale declaratoria, - in capo al ricorrente, della già acquisita professionalità idonea all’esercizio in Italia della professione docente per la classe di concorso A46-SCIENZE GIURIDICO ECONOMICHE, eventualmente anche previo superamento di idonee misure compensative così come previste dall’art. 22 D. Lgs. n 206/07. Nonché per la condanna di parte resistente all’adozione delle più idonee misure volte a garantire l’effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio, e dunque all’adozione del Decreto di riconoscimento del titolo professionale posseduto dal ricorrente eventualmente anche subordinato al superamento di idonee misure compensative così come previste dall’art. 22 del D.lgs n°206/07. Nonché per la condanna di parte resistente, all’adozione delle più idonee misure volte a garantire l’effettiva tutela della situazione giuridica dedotta in giudizio, e dunque all’adozione del Decreto di riconoscimento del titolo professionale posseduto dal ricorrente eventualmente anche subordinato al superamento di idonee misure compensative così come previste dall’art. 22 del D. Lgs. n. 206/07.

Giustizia amministrativa202409405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Commissario ad acta che ha rigettato l’istanza di riconoscimento del titolo estero di abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A46

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il nuovo rigetto dell’istanza di riconoscimento, adottato dal Commissario ad acta in esecuzione di precedenti pronunce favorevoli al ricorrente. Il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione della disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali estere, con particolare riferimento all’art. 22 del d.lgs. 206/2007 e alla direttiva 2005/36/CE; il difetto di istruttoria e di motivazione, per non avere l’amministrazione considerato la possibilità di imporre misure compensative e per avere valutato esclusivamente il titolo estero, senza esaminare l’insieme delle esperienze maturate; nonché l’incoerenza del rigetto rispetto alla giurisprudenza nazionale ed europea e la disparità di trattamento rispetto a titoli analoghi riconosciuti, seppure subordinatamente a misure compensative. Sono state inoltre proposte domande di accertamento dell’idoneità professionale e di condanna dell’amministrazione all’adozione del decreto di riconoscimento, eventualmente previo superamento di misure compensative.

La decisione

Il ricorso è stato accolto quanto alla domanda di annullamento e respinto quanto alle domande di accertamento e di condanna. Il TAR ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata considerazione delle misure compensative: quando emergano differenze sostanziali tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l’amministrazione deve valutare la possibilità di colmare tali differenze mediante tirocinio o esame attitudinale e deve motivare adeguatamente l’eventuale scelta di non ricorrervi. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa all’insufficienza dell’istruttoria, poiché l’amministrazione si è concentrata sul solo titolo estero senza considerare le ulteriori esperienze professionali del richiedente. Il giudice ha inoltre valorizzato la mancata contestazione della disparità di trattamento rispetto a titoli analoghi riconosciuti con misure compensative. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati, con obbligo del Ministero di riesaminare l’istanza alla luce dei principi affermati nella sentenza e della giurisprudenza europea e nazionale richiamata. Non è stato invece disposto il riconoscimento diretto del titolo né l’accertamento dell’idoneità professionale, poiché tale riconoscimento non era ancora stato effettuato dall’amministrazione. Spese compensate per reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    La disposizione consente di prevedere misure compensative, quali tirocinio ed esame attitudinale, per colmare le differenze tra la formazione professionale conseguita all’estero e quella richiesta in Italia; l’amministrazione deve valutare tale possibilità e motivare l’eventuale mancato ricorso alle misure.

  • direttiva 2005/36/CE

    La disciplina europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali impone una valutazione comparativa della formazione e delle competenze dell’interessato e consente, in presenza di differenze sostanziali, l’imposizione di misure compensative.

  • artt. 45 e 49 TFUE

    Le libertà di circolazione e di stabilimento richiedono alle autorità dello Stato ospitante di valutare le competenze professionali acquisite nello Stato d’origine e nello Stato ospitante e, in caso di corrispondenza parziale o di differenze colmabili, di consentire l’accesso mediante misure compensative.

  • art. 32 c.p.a.

    È stato richiamato quale base normativa per la conversione del rito dal reclamo in ottemperanza al ricorso ordinario di annullamento, in ragione della necessità di assicurare il doppio grado di giudizio.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, l’amministrazione deve effettuare una valutazione comparativa non solo del titolo formalmente posseduto, ma anche delle competenze e delle esperienze professionali complessivamente maturate dall’interessato.
  • Quando dalla valutazione comparativa emergano differenze sostanziali ma colmabili tra la formazione estera e quella richiesta nello Stato ospitante, l’amministrazione deve considerare la possibilità di imporre misure compensative, quali tirocinio o esame attitudinale, e deve motivare specificamente l’eventuale scelta di negare il riconoscimento senza ricorrere a tali strumenti.
  • Il provvedimento di diniego del riconoscimento di un titolo professionale estero è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se si limita a rilevare le differenze tra il titolo estero e quello nazionale senza esaminare le ulteriori competenze dell’interessato e senza valutare l’eventuale praticabilità di misure compensative.
  • L’annullamento del diniego di riconoscimento non comporta automaticamente l’accertamento giudiziale dell’equivalenza del titolo né il riconoscimento diretto della qualifica, quando residui in capo all’amministrazione una valutazione non ancora compiuta; in tal caso il giudice dispone il riesame dell’istanza nel rispetto dei principi conformativi.
  • La disparità di trattamento rispetto a titoli analoghi già riconosciuti, eventualmente con misure compensative, può concorrere a dimostrare l’illegittimità del diniego quando l’amministrazione non offra una giustificazione specifica della diversa decisione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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