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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36304/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

Una fornitrice di infissi, serramenti e blindati aveva ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 82.517 euro, quale saldo del corrispettivo dovuto per la fornitura e posa in opera eseguite presso un cantiere in Monaco di Baviera. La committente aveva proposto opposizione deducendo, da un lato, l'erroneità di alcuni prezzi applicati e, dall'altro, l'inadempimento della fornitrice per vizi della merce e del montaggio, asseritamente causa di infiltrazioni, crepe e muffe, con ritardi nei lavori, impossibilità di vendere una unità immobiliare e richieste risarcitorie degli acquirenti. La committente chiedeva quindi la compensazione del credito azionato con il maggior danno subito e la revoca del decreto ingiuntivo; la fornitrice eccepiva decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. e insisteva per il rigetto. In primo grado l'opposizione era stata rigettata; in appello il gravame era stato dichiarato inammissibile ex art. 348-bis c.p.c. In cassazione la committente deduceva tre motivi: (1) violazione dell'art. 348-ter c.p.c. per avere la Corte d'appello pronunciato l'ordinanza dopo avere già trattato la causa; (2) violazione dell'art. 348-bis c.p.c. per avere l'ordinanza svolto uno scrutinio di merito, assumendo la natura sostanziale di sentenza; (3) violazione dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 2727 e 2729 c.c. per cattivo uso delle regole probatorie, omessa considerazione di fatti non contestati e delle presunzioni desumibili dai fatti di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, rilevando che, per impugnare l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., il ricorrente deve rispettare il termine di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c. decorrente dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione se anteriore. Il termine lungo ex art. 327 c.p.c. opera solo in difetto sia di comunicazione sia di notificazione. Nel caso concreto, la parte ricorrente aveva allegato soltanto l'assenza di notificazione, ma non anche l'assenza di comunicazione dell'ordinanza, comunicazione che può intervenire anche il giorno della pubblicazione. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività, con condanna della ricorrente alle spese e con l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1495 c.c.

    Richiamato dalle parti come base dell'eccezione di decadenza e prescrizione per i vizi della cosa venduta; la Corte non si pronuncia nel merito su tale norma, perché definisce il giudizio per tardività del ricorso.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È la norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non ha ragionevole probabilità di essere accolto; nel ricorso si deduceva che la Corte d'appello avrebbe travalicato tale limite svolgendo un esame di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Per il ricorso contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello si deve rispettare il regime impugnatorio speciale; il ricorso per cassazione è soggetto al termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione di cancelleria o dalla notificazione anteriore.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato nel terzo motivo come parametro delle regole di valutazione della prova e del principio di non contestazione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Invocati nel terzo motivo in tema di presunzioni semplici; la Corte non ne esamina il merito, perché assorbe la questione nella tardività del ricorso.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Individua il termine breve di impugnazione di sessanta giorni, applicabile al ricorso avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. dalla comunicazione o notificazione dell'atto.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Il termine lungo opera solo quando manchino sia la comunicazione sia la notificazione; non basta allegare la sola assenza di notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in collegamento con l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. il termine applicabile è quello breve di sessanta giorni ex art. 325, comma 2, c.p.c., decorrente dalla comunicazione di cancelleria oppure dalla notificazione se anteriore.
  • Per invocare il termine lungo ex art. 327 c.p.c. non è sufficiente dedurre la mancata notificazione dell'ordinanza: occorre allegare e dimostrare anche l'assenza della comunicazione di cancelleria.
  • Quando il giudizio di legittimità si chiude con declaratoria di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente alle spese e dà atto, se ne ricorrono i presupposti, dell'ulteriore contributo unificato.
  • Le doglianze di merito sulla corretta valutazione delle prove restano prive di esame se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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