Cassazione Penale, Sentenza n. 22543/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per denunciare un "errore di fatto" nella sentenza della Corte di cassazione del 28/10/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Turiano avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina (conferma della condanna per danneggiamento seguito da incendio e violazione di domicilio aggravata). In particolare il ricorrente contestava la valutazione del quarto motivo di ricorso per cassazione, relativo al mancato riconoscimento della diminuente per il rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato all'ascolto del teste Giovanni Panarello: a suo avviso la Corte di cassazione avrebbe fatto un "errore percettivo" nel ritenere che la difesa non avesse assolto all'onere di specificare i "diversi elementi" che si intendevano acquisire con l'integrazione probatoria, mentre invece la Corte di appello aveva ritenuto decisive le dichiarazioni di Panarello per fondare la responsabilità del Turiano.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la questione sollevata riguardasse una valutazione di diritto sulla ammissibilità e sul fondamento del motivo di ricorso (non un errore di fatto percettivo perseguibile con l'art. 625-bis). La sentenza impugnata (28/10/2021) aveva già riportato e valutato il quarto motivo, richiamando la giurisprudenza secondo cui, nel giudizio abbreviato condizionato, il giudice deve valutare ex ante la novità e decisività della prova richiesta; la difesa non aveva dimostrato che la richiesta fosse volta ad acquisire elementi ulteriori rispetto agli atti. Anche se il teste è stato poi escusso nel dibattimento, ciò non dimostra che la richiesta originaria fosse ammissibile. Conseguentemente il ricorso straordinario è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Strumento eccepito dal ricorrente per denunciare "errori di fatto" nelle decisioni della Corte di cassazione; la Corte ricorda che il rimedio è circoscritto e non comprensivo di valutazioni giuridiche o di diritto, pertanto non è ammissibile per censure consistenti in valutazioni giuridiche sulla concreta ammissibilità del motivo
art. 442 cod. proc. pen.
Norma relativa alla riduzione di pena per il consenso al rito abbreviato; la doglianza riguardava il mancato riconoscimento della diminuente per il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato, che richiede la verifica della novità e decisività della prova richiesta
art. 197-bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al contributo dichiarativo del teste Panarello; il Tribunale aveva ritenuto il contributo irrilevante ai sensi della disciplina sulle prove dichiarative, mentre la Corte d'appello l'ha ritenuto significativo nel complesso probatorio
Sez. 4, n. 3624 del 14/01/2016 (Aoid, Rv. 265801)
Giurisprudenza richiamata per il principio che, nel giudizio abbreviato condizionato, il giudice di appello deve apprezzare ex ante la novità e la decisività della prova richiesta e applicare la diminuzione di pena solo se il rigetto non risulti fondato
Sez. U., n. 18651 del 26/03/2015 (Marini, Rv. 263686) e Sez. 6, n. 2945 del 25/11/2008 (Caso, Rv. 242689)
Precedenti richiamati a supporto del principio che il ricorso ex art. 625-bis non è ammissibile per correggere valutazioni giuridiche o di diritto operate dai giudici di merito o di legittimità
Massime di principio
- Il ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. è procedimento di natura straordinaria limitato ad errori di percezione o di fatto verificabili; non è lo strumento per impugnare valutazioni giuridiche o critiche di merito sulla ammissibilità o sul fondamento di un motivo di ricorso
- Nel giudizio abbreviato condizionato occorre mostrare ex ante che la prova richiesta è "nuova" e "decisiva": la difesa deve specificare gli "elementi" che si intendono acquisire e la loro rilevanza rispetto alle prove già in atti
- La successiva escussione di un teste nel dibattimento non retroagisce a convalidare l'ammissibilità originaria di una richiesta di giudizio abbreviato condizionato: ciò che conta è la situazione e la deduzione probatoria al momento della richiesta
- La valutazione operata dalla Corte d'appello o dalla Corte di cassazione sulla mancata assoluzione dell'onere di allegazione da parte della difesa è una valutazione giuridica che non rientra nella possibilità di correzione tramite ricorso per "errore di fatto"
- Quando si propone una richiesta di integrazione probatoria condizionante un rito premiale, è essenziale precisare in che modo la prova richiesta aggiunga elementi ulteriori rispetto agli atti e come tali elementi possano essere decisivi per la decisione
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