Sentenza n. 1061/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’accertamento del diritto del ricorrente ex art. 2087 c.c. al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza dell’incidente verificatosi in data 21 novembre 2018 all’interno della Caserma “-OMISSIS-” di Roma durante l’orario di servizio, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute e per la condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle somme dovute al ricorrente a titolo di risarcimento dei danni dallo stesso subiti in occasione del suddetto incidente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva del Ministero della Difesa e mancata adozione delle necessarie misure di sicurezza in occasione dell’incidente occorso durante il servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali subiti in conseguenza della caduta verificatasi il 21 novembre 2018 all’interno di una caserma, mentre, durante l’orario di servizio, utilizzava una scala a pioli per verificare la stabilità di un proiettore collocato a circa tre metri di altezza. La caduta gli ha provocato fratture alla tibia e al perone destri, trattate chirurgicamente, cui è seguito un processo degenerativo irreversibile dell’arto. Ha dedotto la violazione dell’obbligo datoriale di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. e delle prescrizioni sull’utilizzo delle scale a pioli di cui all’art. 113, comma 7, d.lgs. n. 81/2008, chiedendo il risarcimento del danno biologico permanente, dell’invalidità temporanea, la personalizzazione del danno e il rimborso delle spese mediche. Il Ministero ha contestato, tra l’altro, l’altezza della caduta e l’applicabilità della disciplina dei lavori in quota. Nel corso del giudizio il TAR ha disposto una verificazione medico-legale per accertare l’entità dei postumi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha dichiarato la responsabilità del Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 2087 c.c. Ha ritenuto applicabile l’art. 113, comma 7, d.lgs. n. 81/2008 indipendentemente dall’esatta altezza della caduta, poiché l’art. 105 estende il campo di applicazione del Capo II anche ai lavori in quota e ad ogni altra attività lavorativa, salvo specifiche disposizioni limitative. La scala a pioli non era adeguata, poiché l’attività da svolgere non consentiva al lavoratore di disporre sempre di una presa sicura; avrebbe dovuto essere utilizzato un supporto più sicuro. Il ricorrente ha provato l’obbligazione lavorativa, l’infortunio, la lesione e il nesso causale, anche mediante il riconoscimento dell’equo indennizzo e la documentazione acquisita. Il Ministero non ha invece provato di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire il danno. Sulla base della verificazione, il TAR ha riconosciuto un danno biologico permanente del 12%, l’invalidità temporanea e un danno non patrimoniale di € 38.110,00, oltre a € 4.312,50 per invalidità temporanea parziale. Ha riconosciuto la personalizzazione del danno nella misura del 10%, pari a € 2.977,40, escludendo la richiesta massima del 47% perché fondata su elementi già considerati nelle tabelle milanesi; la personalizzazione è stata giustificata dalla possibilità di degenerazione della patologia. Il danno non patrimoniale complessivo è stato liquidato in € 45.399,40. Sono state riconosciute spese mediche per € 1.624,85. Dall’importo risarcitorio deve essere detratto l’equo indennizzo già percepito. Il Ministero è stato condannato anche alla rivalutazione e agli interessi, alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, e alle spese di verificazione.
Norme richiamate
art. 2087 c.c.
l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro
La disposizione fonda un’obbligazione di sicurezza di natura contrattuale, integrante il rapporto di lavoro, con obbligo del datore di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire il danno.
art. 1374 c.c.
Il contratto di lavoro è integrato dalla legge e, in particolare, dall’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c.
art. 1218 c.c.
Nella responsabilità contrattuale il lavoratore deve provare l’obbligazione, l’inadempimento e il danno-conseguenza; il datore deve dimostrare l’assenza di colpa e l’adozione di tutte le cautele necessarie.
art. 2059 c.c.
deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge
Il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, comprese le ipotesi in cui la tutela derivi dalla Costituzione per la lesione di diritti fondamentali della persona.
art. 105 d.lgs. 81/2008
Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad ogni altra attività lavorativa
Le disposizioni del Capo II non sono limitate ai soli lavori in quota, salvo che una specifica norma preveda tale limitazione.
art. 107 d.lgs. 81/2008
attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
Definisce i lavori in quota; tale definizione non restringe, di per sé, l’ambito applicativo dell’art. 113, comma 7.
art. 113, comma 7, d.lgs. 81/2008
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri
La scala a pioli non può essere utilizzata quando, per la natura dell’attività, non consente al lavoratore di mantenere in ogni momento un appoggio e una presa sicuri; in tal caso deve essere adottato un supporto più sicuro.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute contenuti nella decisione.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’obbligo di sicurezza del datore di lavoro previsto dall’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale; il lavoratore deve provare il rapporto, l’inadempimento e il danno-conseguenza, mentre il datore di lavoro deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie a prevenire l’evento dannoso.
- L’art. 113, comma 7, d.lgs. n. 81/2008 impone l’uso delle scale a pioli in condizioni tali da garantire in ogni momento un appoggio e una presa sicuri; quando l’attività da svolgere rende impossibile tale garanzia, il datore deve predisporre un supporto più sicuro.
- L’applicabilità dell’art. 113, comma 7, d.lgs. n. 81/2008 non dipende necessariamente dall’accertamento di una caduta da altezza superiore a due metri, poiché il campo di applicazione del Capo II, ai sensi dell’art. 105, comprende anche ogni altra attività lavorativa, salvo specifiche disposizioni limitative.
- Il riconoscimento dell’equo indennizzo per causa di servizio non esclude il risarcimento del danno da responsabilità datoriale, ma le somme già corrisposte a tale titolo devono essere detratte dal risarcimento dovuto, per evitare una duplicazione compensativa.
- La personalizzazione del danno biologico richiede elementi peculiari e specifici non già considerati nelle tabelle di liquidazione; non è sufficiente valorizzare circostanze ordinarie come la giovane età o la limitazione di attività già incorporate nei criteri tabellari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 821/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 822/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 823/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 824/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 825/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 apr 2026Sentenza n. 826/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →