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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23025/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento analitico-induttivo emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2006, fondato su rilievi della Guardia di Finanza relativi a irregolare tenuta della contabilità e a numerose movimentazioni finanziarie non giustificate sui conti "Cassa Contanti", "Banche c/c" e "Soci c/finanziamenti infruttiferi". In primo grado il ricorso della società è stato accolto e la CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo che le contestazioni non consentissero al legale rappresentante di comprendere adeguatamente i rilievi e quindi di difendersi, che l'accertamento fosse viziato da doppia presunzione e che l'Ufficio avrebbe dovuto procedere in altro modo, cioè con accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 o con indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: (1) nullità della sentenza per mancanza/apparenza di motivazione; (2) violazione dell'art. 39 d.P.R. 600/1973 per aver la CTR sindacato il metodo accertativo; (3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 54 d.P.R. 633/1972, per asserita correttezza dell'uso del metodo analitico-induttivo e per contestazione su operazioni inesistenti; (4) violazione degli artt. 2697 e 2727 c.c. per mancata considerazione della prova delle operazioni oggettivamente inesistenti; (5) violazione dell'art. 109 t.u.i.r. e dell'art. 2697 c.c. sui criteri di deducibilità dei costi.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione, ritenendo la motivazione della CTR chiara e comprensibile; ha dichiarato inammissibili i motivi dal secondo al quinto perché non si confrontavano in modo specifico con la ratio decidendi della CTR, oppure perché si riferivano a profili astratti e a temi non pertinenti rispetto alla concreta ripresa fiscale descritta nella sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore della società controricorrente. È stato inoltre precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 quando soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La mancanza di motivazione è deducibile come nullità solo nei casi estremi di assenza materiale o grafica della motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o se essa è solo apparente; non basta un mero difetto di sufficienza argomentativa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della motivazione della sentenza, da coordinare con l'art. 132 c.p.c.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario la motivazione deve consentire di comprendere la ratio decidendi; la sua totale assenza o apparenza integra nullità.

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    L'affermazione della CTR sul possibile ricorso all'accertamento induttivo non costituiva autonoma ratio decidendi, ma mera osservazione critica; il motivo che la censurava è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato in relazione alle indagini finanziarie; la sua evocazione da parte della CTR non integra la base decisiva della pronuncia.

  • art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non individuano specificamente la statuizione impugnata e non formulano una critica effettiva alla decisione.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato nel contesto del metodo analitico-induttivo, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente e privo di specifico confronto con la sentenza impugnata.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato con riferimento all'accertamento IVA, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e irrilevanza rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 2697 c.c.

    La censura sulla prova delle operazioni o sulla deducibilità dei costi è inammissibile quando non si confronta con l'effettivo oggetto della ripresa e con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 2727 c.c.

    È richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte ha rilevato che il motivo non si confrontava con la concreta motivazione della CTR e con il tema effettivo della lite.

  • art. 109 t.u.i.r.

    La deducibilità dei costi deve essere valutata in concreto; il richiamo astratto ai requisiti di certezza, competenza e inerenza non basta se non si collega alla fattispecie e alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il raddoppio del contributo unificato quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per difetto di motivazione sussiste solo in presenza di assenza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione obiettivamente incomprensibile; non è sufficiente una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata: censure astratte, generiche o dirette contro argomenti non decisivi sono inammissibili.
  • Se la sentenza impugnata fonda la decisione su una precisa ragione decisiva, eventuali considerazioni ulteriori o critiche sul comportamento della parte pubblica non costituiscono autonoma ratio censurabile.
  • Le doglianze in materia tributaria su metodo di accertamento, presunzioni, prova delle operazioni e deducibilità dei costi devono essere calate nella concreta ricostruzione operata nell'avviso e nella sentenza, altrimenti non integrano una critica idonea.
  • Il richiamo a principi giurisprudenziali su fattispecie diverse, se non calato nel caso concreto, non soddisfa l'onere di specificità del motivo di ricorso.
  • In caso di soccombenza di un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione infondata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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