Sentenza del 05/04/2018 n. 1517 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atto costitutivo di servitù prediale - Presupposto per l'applicazione dell'aliquota dell'8% - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta applicabile l'aliquota dell'8% e non quella del 15%. Il termine "trasferimento" deve essere riferito agli atti che determinano il passaggio della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento, mentre non comprende l'atto costitutivo di una servitù prediale, che ha natura costitutiva e non traslativa. La decisione è conforme al precedente della Corte di cassazione n. 16495/2003.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'aliquota dell'imposta di registro applicabile a un atto costitutivo di servitù prediale. Occorreva stabilire se la costituzione della servitù dovesse essere qualificata come "trasferimento" di un diritto reale immobiliare, con conseguente applicazione dell'aliquota del 15%, oppure come atto soggetto all'aliquota dell'8%, ratione temporis. La sentenza ha ritenuto che la servitù, quando viene costituita, non comporta il trasferimento di un diritto da un soggetto o da un fondo a un altro, ma crea una relazione giuridica permanente tra fondi, dalla quale derivano diritti e obblighi.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro applicabile ratione temporis
Il termine "trasferimento" indica gli atti che prevedono il passaggio della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento.
La nozione di trasferimento è stata interpretata in senso restrittivo, limitandola agli atti traslativi e non estendendola agli atti costitutivi di servitù prediali.
Articolo 1027 del codice civile
La servitù prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario.
La servitù crea un rapporto giuridico tra due fondi e non comporta, di per sé, il trasferimento della proprietà o di un diritto reale già esistente.
Cassazione civile, sentenza n. 16495/2003
Il precedente conferma che la costituzione di una servitù prediale non è un atto traslativo, ma un atto costitutivo di una relazione giuridica tra fondi, con applicazione dell'aliquota prevista per tale fattispecie.
Massime di principio
- Ai fini dell'imposta di registro occorre distinguere tra atti traslativi, che trasferiscono un diritto già esistente, e atti costitutivi, che fanno nascere un nuovo diritto o una nuova relazione giuridica.
- La costituzione di una servitù prediale non dovrebbe essere trattata come trasferimento di un diritto reale immobiliare, poiché non sposta un diritto da un fondo a un altro, ma impone un peso su un fondo a vantaggio di un altro.
- Quando una norma fiscale utilizza il termine "trasferimento", l'interpretazione non dovrebbe estendersi automaticamente agli atti costitutivi, salvo che la legge lo preveda espressamente.
- Per determinare l'aliquota applicabile è necessario verificare la natura effettiva dell'atto, la disciplina vigente al momento della stipula e l'eventuale giurisprudenza applicabile ratione temporis.
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