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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18584/2024 del 10/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Napoli (27/01/2023) perché, sebbene nella motivazione la Corte avesse rilevato l'intervenuta prescrizione del reato ascritto (fatto perfezionatosi il 20/09/2009, con termine breve di sei anni decorrente dalla sentenza di primo grado del 14/04/2014, quindi prescritto il 14/04/2020), nel dispositivo aveva comunque confermato la condanna pronunciata in primo grado per violazione dell'art. 341-bis c.p.; la ricorrente contestava quindi la mancata dichiarazione dell'estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato risultava estinto per prescrizione (calcolata come indicato nella motivazione della Corte territoriale), ma ha confermato le statuizioni civili già disposte (risarcimento danni e spese) in favore della parte civile. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta e il Pubblico ministero aveva chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 341-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice relativa al fatto per cui la ricorrente era stata condannata in primo grado e confermata in dispositivo dalla Corte d'appello; la sentenza di cassazione riconosce però l'estinzione del reato per prescrizione.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato in motivazione dalla Corte territoriale per spiegare gli effetti dell'azione civile: la presenza dell'azione civile non ha impedito che il reato si estinguesse per prescrizione, ma giustifica la conferma delle statuizioni civili non contrastate dalla ricorrente.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta, come avvenuto nel presente procedimento.

  • Prescrizione (calcolo del termine breve indicato in motivazione)

    La Corte territoriale ha applicato il cosiddetto 'termine breve' di sei anni prendendo come riferimento la sentenza di primo grado (14/04/2014) e ritenendo estinto il reato il 14/04/2020; la Cassazione ha condiviso tale valutazione ai fini dell'annullamento per prescrizione.

Massime di principio

  • Se la Corte d'appello in motivazione riconosce l'intervenuta prescrizione ma nel dispositivo conferma la condanna, la Cassazione può annullare senza rinvio per estinzione del reato, per incoerenza tra motivazione e dispositivo.
  • L'estinzione del reato per prescrizione in sede penale non necessariamente travolge le statuizioni civili: le obbligazioni risarcitorie concordate o riconosciute possono essere confermate, secondo i criteri richiamati dall'art. 578 c.p.p.
  • Il calcolo della prescrizione va effettuato con attenzione alle date rilevanti (data del fatto, eventuali pronunce intermedie, termine breve o lungo applicabile) e una volta verificata l'estinzione deve essere dichiarata espressamente nel dispositivo per evitare impugnazioni.
  • In presenza di contraddizione tra parte motivazionale e dispositivo è importante sollevare l'eccezione in appello o in cassazione: la mancata dichiarazione dell'estinzione del reato nel dispositivo costituisce vizio correggibile in sede di legittimità.
  • Il procedimento in Cassazione può svolgersi a trattazione scritta quando previsto dalla normativa emergenziale/procedurale; ciò non incide sulla possibilità di ottenere l'annullamento per prescrizione quando i requisiti sono pacifici.

Testo integrale

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