Sentenza n. 225/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento dei Decreti di decadenza dei nulla osta P-KR/L/Q/2023/101138, P-KR/L/Q/2023/101139, P-KR/L/Q/2023/101140, P-KR/L/Q/2023/101141, P-KR/L/Q/2023/101142, P-KR/L/Q/2023/101143, P-KR/L/Q/2023/101144, P-KR/L/Q/2023/100388, P-KR/L/Q/2023/100387 emesso dalla Prefettura di Crotone in data 18 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., il termine fissato dal giudice per rinnovare una notificazione nulla abbia natura perentoria. L'omessa rinnovazione entro tale termine determina quindi l'improcedibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito relativi ai decreti di decadenza. Nulla sulle spese, poiché le amministrazioni resistenti non si sono costituite in giudizio.
Atto impugnato: Decreti prefettizi di decadenza da nove nulla osta, emessi dalla Prefettura di Crotone il 18 agosto 2025
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato i decreti prefettizi di decadenza dai nulla osta. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso era stata effettuata presso l'indirizzo PEC della Prefettura di Crotone, non riferibile all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro. Con ordinanza collegiale n. 2108 del 17 dicembre 2025, il Collegio ha qualificato la notificazione come nulla, ma non inesistente, e ne ha ordinato la rinnovazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato entro dieci giorni dal deposito dell'ordinanza. La ricorrente non ha provveduto alla rinnovazione nel termine assegnato.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Il termine assegnato dal giudice per la rinnovazione della notificazione nulla è perentorio; la mancata rinnovazione nel termine comporta l'improcedibilità del ricorso.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa trattazione in camera di consiglio e avviso alle parti.
Massime di principio
- Quando il giudice qualifica la notificazione del ricorso come nulla, ma non inesistente, e ne ordina la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., il termine assegnato per adempiere è perentorio.
- La mancata rinnovazione della notificazione nulla entro il termine perentorio fissato dal giudice determina l'improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare le censure di merito contro l'atto impugnato.
Come è indicizzato
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