Sentenza del 24/06/2016 n. 13137 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'imposta di registro applicata a un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, ottenuto da L.E. nei confronti di R. s.r.l. per il pagamento di 100.000 euro, quale corrispettivo della cessione di quote sociali. L'Agenzia delle Entrate aveva applicato l'imposta proporzionale del 3%, sostenendo che il decreto ingiuntivo dovesse essere tassato autonomamente, indipendentemente dal regime fiscale dell'atto sostanziale. Il contribuente aveva invece sostenuto l'applicazione dell'imposta fissa, in ragione dell'assoggettamento dell'operazione all'IVA o, comunque, del trattamento fiscale della cessione di quote sociali. In pendenza del giudizio, il contribuente aveva inoltre chiesto la definizione agevolata della lite, ma l'Agenzia aveva respinto la richiesta ritenendo l'avviso un atto meramente liquidatorio e quindi non definibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi e ha accolto l'impugnazione di L.E. contro il diniego di definizione della lite pendente. Ha stabilito che l'avviso di liquidazione non era meramente liquidatorio, perché l'Agenzia aveva compiuto una valutazione giuridica sulla tipologia di imposizione applicabile e sull'aliquota, scegliendo l'imposta proporzionale del 3% invece di quella fissa. Pertanto, l'atto aveva natura sostanzialmente impositiva e la controversia era definibile ai sensi della disciplina del condono. Di conseguenza, il giudizio promosso dall'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato estinto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37
La norma è stata richiamata quale base per l'imposizione del decreto ingiuntivo e per distinguere l'attività meramente liquidatoria dall'attività impositiva fondata su una qualificazione giuridica dell'atto.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa, parte prima
È stata utilizzata dall'Agenzia per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale del 3% al decreto ingiuntivo, mentre la Corte ha rilevato che la scelta di tale regime implicava una valutazione giuridica e non un semplice calcolo.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 11, Tariffa, parte prima
È stata invocata dal contribuente e dalla sentenza di merito per sostenere l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa in relazione al trattamento fiscale dell'atto sostanziale di cessione di quote sociali.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
L'Agenzia ha dedotto la violazione del divieto di introdurre domande o eccezioni nuove in appello; tale censura non è stata esaminata nel merito perché il giudizio è stato dichiarato estinto.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito nella L. n. 111 del 2011
La disposizione ha consentito la definizione agevolata della lite pendente richiamando, con specificazioni, la disciplina prevista per il condono fiscale.
L. n. 289 del 2002, art. 16
La norma considera definibili le controversie relative ad atti aventi natura impositiva. Un atto denominato avviso di liquidazione può rientrare nella definizione se contiene una valutazione giuridica dei presupposti, del tipo di imposta o dell'aliquota.
Costituzione, artt. 3, 24, 111 e 113
Sono stati richiamati in relazione alla legittimità della competenza della Corte di cassazione a decidere sull'impugnazione del diniego di definizione quando la lite pende davanti alla stessa Corte.
Massime di principio
- La natura di un atto fiscale deve essere valutata in base al suo contenuto sostanziale e alla sua funzione, non in base alla semplice denominazione formale di avviso di liquidazione.
- Un atto è meramente liquidatorio quando applica automaticamente un'imposta a dati già certi e desumibili dall'atto, senza valutazioni discrezionali o giuridiche dell'amministrazione.
- Quando l'ufficio deve scegliere il tipo di imposta, il regime fiscale o l'aliquota sulla base della qualificazione giuridica dell'atto presupposto, l'avviso assume natura sostanzialmente impositiva e può costituire oggetto di una lite definibile, se la normativa lo consente.
- La contestazione dell'applicazione dell'aliquota o del regime fiscale non riguarda un semplice errore di calcolo: può investire direttamente i presupposti giuridici della pretesa tributaria.
- La definizione agevolata non è esclusa solo perché l'atto riguarda un tributo liquidato sulla base di elementi numerici evidenti; occorre verificare se, prima del calcolo, l'amministrazione abbia compiuto una scelta interpretativa sul regime impositivo.
- La definizione della lite può essere negata in caso di impugnazione manifestamente arbitraria e strumentale, proposta soltanto per creare artificialmente i presupposti del condono; tale abuso deve però risultare concreto e evidente.
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