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Sentenza

Sentenza del 05/04/2019 n. 9613 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi alla TIA per gli anni 2006-2009, contestando principalmente: l'assenza o l'insufficienza della delega conferita dal Comune ad ASCIT per effettuare gli accertamenti; l'utilizzo delle superfici risultanti dalle schede di rilevazione del 2004 anziché della denuncia di variazione presentata nel 2012; l'assoggettamento a tariffa di aree industriali nelle quali venivano prodotti rifiuti speciali smaltiti autonomamente, chiedendo l'esenzione o la riduzione della tariffa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la convenzione tra Comune e ASCIT, che attribuiva al gestore il potere di svolgere verifiche e recuperare l'evasione. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo delle superfici accertate nel 2004, poiché i regolamenti comunali prevedevano che le dichiarazioni e gli accertamenti producessero effetti anche per gli anni successivi e che le variazioni comunicate tardivamente con effetto riduttivo valessero dal momento della comunicazione. Quanto ai rifiuti, il Comune aveva validamente assimilato ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi prodotti dalle attività industriali. La contribuente non ha dimostrato né la produzione esclusiva o prevalente di rifiuti non assimilabili, né di aver ottenuto l'autorizzazione allo smaltimento autonomo o i presupposti per una riduzione tariffaria. È stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21

    "assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani"

    Attribuisce ai Comuni il potere di disciplinare la gestione dei rifiuti e di stabilire, mediante regolamento, quali rifiuti speciali non pericolosi siano assimilati agli urbani.

  • D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, commi 2, 3, 4 e 14

    "La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato"; "Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero"

    La TIA è dovuta per la detenzione o occupazione dei locali quando il servizio è istituito ed è potenzialmente utilizzabile, anche se l'utente provvede autonomamente allo smaltimento. L'eventuale recupero autonomo di rifiuti assimilati può comportare una riduzione, ma il contribuente deve dimostrarne i presupposti e le quantità.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3

    "Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto [...] di quella parte di essa nella quale [...] si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi"

    Consente l'esclusione dalla superficie imponibile delle aree in cui si producono, per caratteristiche strutturali e destinazione, rifiuti speciali non assimilabili, purché il contribuente ne dimostri concretamente la sussistenza.

  • D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, comma 2

    Disciplina, insieme all'art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997, il trattamento tariffario dei rifiuti speciali assimilati e assimilabili, inclusi i meccanismi di riduzione collegati al recupero.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, impone il versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso, quando ne ricorrono i presupposti.

  • Regolamento comunale TIA, artt. 27 e 28

    "le dichiarazioni presentate dall'utente o gli accertamenti disposti dall'ufficio [...] hanno effetto anche per gli anni successivi"; la denuncia di variazione tardiva con diminuzione della tariffa ha efficacia "dal giorno in cui viene comunicata"

    Gli accertamenti e le dichiarazioni producono effetti anche per le annualità successive, mentre una denuncia tardiva che riduce la tariffa non opera retroattivamente, ma dal momento della comunicazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi invoca un'esenzione, una riduzione o una deroga rispetto alla tassazione ordinaria deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione per violazione di legge riguarda l'erronea interpretazione o applicazione della norma astratta e non consente, di regola, una nuova valutazione delle prove e dei fatti di causa.

Massime di principio

  • Quando un Comune affida a un gestore il servizio di igiene ambientale, una convenzione che attribuisca espressamente attività di verifica e recupero dell'evasione può legittimare il gestore a emettere o gestire gli accertamenti TIA.
  • La denuncia di variazione delle superfici imponibili deve essere presentata tempestivamente e, se tardiva e favorevole al contribuente, normalmente produce effetti solo dalla data della comunicazione, non per gli anni precedenti.
  • La semplice produzione di rifiuti speciali o il loro smaltimento tramite ditte private non comporta automaticamente l'esenzione dalla tariffa: occorre dimostrare che i rifiuti siano non assimilabili oppure ottenere e documentare i presupposti per una riduzione.
  • Le esenzioni e le riduzioni tariffarie costituiscono deroghe al regime ordinario e gravano sul contribuente quanto alla prova delle aree interessate, della tipologia e quantità dei rifiuti, dello smaltimento autonomo e delle eventuali autorizzazioni.
  • La TIA è normalmente dovuta anche se l'utente non utilizza concretamente il servizio, purché il servizio sia istituito e astrattamente disponibile; l'esclusione richiede la prova dell'impossibilità di utilizzo o di una specifica esenzione prevista dalla legge o dal regolamento.
  • In cassazione non è possibile chiedere una nuova lettura di formulari, MUD, schede di rilevazione o altri elementi probatori: tali contestazioni devono essere adeguatamente sviluppate nei giudizi di merito e, nei limiti consentiti, prospettate come effettivo vizio di motivazione.

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