Sentenza del 21/04/2016 n. 3627 - Comm. Trib. Prov. Milano
VIOLAZIONI COMPIUTE NEL QUINQUENNIO - Violazioni compiute prima dell'entrata in vigore della norma - Rilevano - Continuità tra norme sanzionatorie succedutesi nel tempo - Presupposto per l'applicazione della sanzione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che non potessero essere conteggiate, ai fini dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997, le violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della norma e che l'applicazione della sanzione violasse il principio di legalità e di irretroattività. Contestava inoltre che la definizione agevolata prevista dall'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997 impedisse l'irrogazione della sanzione accessoria della sospensione dell'attività.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. Il presupposto per la sospensione si perfeziona con la terza violazione commessa nel quinquennio; pertanto, il periodo di osservazione può comprendere anche violazioni anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 471/1997, purché vi sia continuità sostanziale tra la precedente e la nuova disciplina sanzionatoria. Non si configura retroattività, poiché la sanzione è applicata quando si realizza l'ultima violazione, successiva all'entrata in vigore della norma. Inoltre, l'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997 costituisce disciplina speciale rispetto all'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997; di conseguenza, la definizione agevolata delle sanzioni pecuniarie non impedisce l'applicazione della sospensione della licenza, dell'autorizzazione o dell'attività.
Norme richiamate
Art. 12, comma 2, d.lgs. n. 471/1997
Prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio, ovvero dell'esercizio dell'attività, quando siano accertate nel corso di un quinquennio tre distinte violazioni dell'obbligo di emettere ricevute o scontrini fiscali.
La norma è speciale e il relativo presupposto si perfeziona con la terza violazione. Nel quinquennio possono essere conteggiate anche violazioni anteriori alla sua entrata in vigore, se esiste continuità sostanziale tra le discipline succedutesi nel tempo.
Art. 3, d.lgs. n. 471/1997
È la norma sanzionatoria applicata all'ultima delle tre violazioni, commessa dopo la sua entrata in vigore; la sua applicazione non è retroattiva.
Art. 8, comma 8, legge n. 129/1976
La disciplina previgente è stata ritenuta sostanzialmente continua rispetto a quella del d.lgs. n. 471/1997, per identità della fattispecie sanzionabile e della tipologia delle sanzioni.
Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
La definizione agevolata non impedisce l'applicazione della sanzione accessoria prevista dalla disciplina speciale dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997.
Principio di legalità e irretroattività delle sanzioni amministrative
Non è violato quando la sanzione viene applicata sulla base dell'ultima violazione, commessa dopo l'entrata in vigore della norma, anche se il periodo di osservazione comprende condotte precedenti.
Massime di principio
- Quando una sanzione accessoria scatta solo al raggiungimento di una soglia, come tre violazioni in cinque anni, il presupposto sanzionatorio può perfezionarsi con l'ultima violazione, anche se le precedenti sono anteriori alla norma vigente al momento della terza condotta.
- Il conteggio di condotte anteriori non equivale necessariamente ad applicazione retroattiva: occorre verificare se la nuova disciplina sanzionatoria sia sostanzialmente continua rispetto a quella precedente.
- Per valutare la continuità normativa devono essere confrontate la fattispecie concreta e il tipo di sanzione previsto dalle norme succedutesi nel tempo.
- La definizione agevolata della sanzione pecuniaria non esclude automaticamente le sanzioni accessorie, soprattutto quando queste sono disciplinate da una norma speciale.
- In casi analoghi è necessario verificare la data di ciascuna violazione, il periodo quinquennale, la data di entrata in vigore della norma applicata e l'eventuale continuità tra la disciplina precedente e quella successiva.
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