Sentenza del 03/02/2020 n. 1499 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 105/2020 CATASTO - Classamento Immobili - Differenza di motivazione tra rettifica della rendita catastale proposta mediante DOCFA e riclassamento su iniziativa dell'ufficio - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento catastale che ha rideterminato la rendita catastale di un'unità immobiliare (da €3.796,00 proposta con DOCFA a €6.370,00 accertata dall'Ufficio). Il ricorrente deduceva: decadenza dell'Ufficio per mancato rispetto del termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994; difetto di motivazione (richiamo ad avviso precedente non allegato, utilizzo di DOCFA precedente ritenuto non più attuale per lavori interni, mancata indicazione degli immobili presi a confronto); errata applicazione dei metodi di determinazione della rendita (compreso il cosiddetto "approccio di costo" e uso improprio del coefficiente di deprezzamento); errato calcolo delle superfici (divergenze tra banca dati e calcoli analitici); mancato sopralluogo; richiesta di ricalcolo della rendita in €2.326,00 sulla base di una consulenza tecnica di parte e domanda di riunione di procedimenti connessi.
La decisione
Parziale accoglimento. La Commissione ha rigettato la maggior parte delle doglianze: ha ritenuto che non è intervenuta decadenza (il termine di 12 mesi vale per l'adozione dell'atto e non per la notifica), che l'avviso è adeguatamente motivato alla luce della procedura DOCFA (motivazione semplice se i fatti denunciati non sono disattesi) e che la metodica di valutazione adottata dall'Agenzia è corretta (stima diretta, esclusione del deprezzamento per interventi successivi, confronto con unità simili). Tuttavia la Commissione ha ritenuto provato un errore nella determinazione delle superfici e, attenendo alla proposta di mediazione dell'Ufficio, ha ridotto la rendita accertata da €6.370,00 a €6.150,00. Per effetto del parziale accoglimento le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.M. 701/1994
termine di 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione
Il termine di 12 mesi è riferito all'adozione del provvedimento dell'Ufficio e non alla sua notifica; la decorrenza dell'efficacia dell'atto è dalla notifica.
legge n. 311/2004, art. 1, comma 335
riclassamento su iniziativa dell'ufficio
Distinzione tra attribuzione della rendita mediante procedura DOCFA (procedura collaborativa, motivazione più essenziale) e riclassamento d'ufficio (motivazione più approfondita volta a evidenziare elementi di discontinuità rispetto al classamento precedente).
D.M. 20 gennaio 1990
biennio economico 1988/1989
Individua l'epoca censuaria di riferimento per la determinazione del valore ordinario medio; quanto realizzato successivamente deve essere considerato 'nuovo' ai fini del deprezzamento.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 6/2012
Richiami relativi al calcolo del valore dell'area e al trattamento del deprezzamento: il valore dell'area non può essere determinato con percentuali fisse e gli interventi realizzati successivamente all'epoca censuaria possono escludere l'applicazione del coefficiente di deprezzamento.
art. 96 c.p.c.
Norma richiamata dall'Ufficio per domanda di condanna al risarcimento e spese; la Commissione ha disposto compensazione delle spese in caso di parziale accoglimento.
Massime di principio
- La motivazione richiesta per un avviso derivante da DOCFA è meno dettagliata rispetto al riclassamento d'ufficio: quando l'Ufficio non disattende i fatti denunciati dal contribuente, basta indicare i dati oggettivi e la classe attribuita, salvo che non emergano elementi che disattendono la dichiarazione.
- Il termine di 12 mesi previsto dal D.M. 701/1994 si riferisce all'adozione dell'atto amministrativo e non alla sua notifica; la tardiva notifica non comporta automaticamente decadenza dell'Ufficio.
- In sede di contestazione tecnica il giudice dà rilievo alla congruità del metodo adottato dall'Ufficio (es. stima diretta) e alla necessità che la perizia di parte indichi confronti concreti e criteri tecnici chiari per sovvertire la valutazione dell'Amministrazione.
- La ricalcolazione della rendita può essere ridotta per errori materiali come la determinazione delle superfici; il contribuente deve specificare puntualmente le difformità per ottenere una correzione più ampia.
- Il deprezzamento per vetustà può essere escluso se l'immobile ha subito interventi successivi che lo rendono, rispetto all'epoca censuaria, 'nuovo' o ristrutturato; questo profilo va documentato nella pratica.
- Non è sempre necessario il sopralluogo per gli accertamenti a seguito di DOCFA se l'Ufficio dispone di elementi documentali ritenuti sufficienti; tuttavia l'assenza di rilievi può essere contestata solo con argomentazioni tecniche precise.
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