Cassazione Civile, Ordinanza n. 20586/2025 del 22/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal conferimento, dal 1° aprile 2006 al 31 dicembre 2009, di incarichi a un medico veterinario mediante contratti di diritto privato a tempo determinato ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, per l’attuazione di progetti finalizzati in materia di sorveglianza sanitaria e profilassi veterinaria. Dopo il passaggio alla stabilizzazione con contratto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2010, la professionista ha chiesto di accertare che il rapporto pregresso dovesse essere trattato come rapporto convenzionato ai sensi dell’ACN veterinari 2005, con conseguente applicazione delle relative clausole normative ed economiche, pagamento delle differenze retributive, contributi ENPAV e risarcimento del danno. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d’appello aveva invece accolto in parte il gravame, rigettando solo il danno e il riconoscimento delle ore eccedenti. L’ASP ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 15 octies d.lgs. 502/1992, dell’art. 7 d.lgs. 165/2001 e dell’art. 61 d.lgs. 276/2001, sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente sovrapposto la nozione di attività ordinaria a quella di finalità istituzionali e avesse male applicato la disciplina del lavoro a progetto; 2) violazione dell’art. 409 c.p.c., dell’art. 2222 c.c. e degli artt. 13 e 21 ACN 2005, contestando la qualificazione del rapporto come convenzionato/parasubordinato; 3) violazione della norma transitoria n. 4 ACN 2005, dell’art. 13 ACN veterinari 2005, dell’art. 2-nonies l. 138/2004 e degli artt. 1362, 1363 e 1365 c.c., sostenendo che l’ACN non potesse applicarsi a un professionista non convenzionato. La Cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo; ha accolto solo in parte il secondo, dichiarandolo inammissibile nella parte relativa alla rivalutazione del fatto ma fondato quanto alla pretesa applicazione dell’ACN; ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando integralmente la domanda della professionista di riconoscimento del trattamento economico e normativo previsto per i medici convenzionati e del conseguente pagamento delle differenze retributive, precisando che restava assorbito ogni profilo ENPAV. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per la novità della questione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso solo nei limiti dei motivi secondo e terzo, cassando la sentenza impugnata senza rinvio in senso rescisorio e decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c. Ha escluso che i contratti stipulati ex art. 15 octies d.lgs. 502/1992 potessero essere automaticamente assimilati ai rapporti convenzionati regolati dall’ACN 2005, perché tale accordo collettivo presuppone una convenzione formalizzata e disciplina una diversa tipologia di rapporto. Di conseguenza, ha rigettato la domanda della resistente volta a ottenere l’applicazione del trattamento normativo ed economico previsto per i medici convenzionati, con conseguente pagamento di differenze retributive. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di utilizzo illegittimo di forme contrattuali pubblicistiche o privatistiche non conformi alla legge, la tutela eventualmente esperibile non è quella dell’applicazione di un contratto collettivo relativo a un diverso rapporto, ma semmai quella risarcitoria o, ricorrendone i presupposti, quella di arricchimento senza causa. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 15 octies d.lgs. n. 502/1992
"Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria"
consente contratti di diritto privato a tempo determinato solo per progetti specifici, collegati alle finalità istituzionali, con personale qualificato e per esigenze temporanee e non fronteggiabili con personale in servizio.
art. 7 d.lgs. n. 165/2001
"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio"
richiede, per il conferimento di incarichi a esperti esterni, oggetto specifico, temporaneità, alta qualificazione e impossibilità oggettiva di utilizzare risorse interne.
art. 409 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto, ma la censura è stata in parte dichiarata inammissibile perché diretta a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
art. 2222 c.c.
invocato per sostenere la natura di prestazione d’opera autonoma; la Corte ha rilevato che la qualificazione come lavoro autonomo o parasubordinato non consente, comunque, l’applicazione automatica dell’ACN destinato a rapporti convenzionati formalizzati.
art. 13 ACN medici veterinari 2005
"regola [...] il rapporto di lavoro autonomo convenzionato"
l’ACN si applica ai medici veterinari a rapporto convenzionale e presuppone una convenzione formalizzata secondo le modalità previste dall’ordinamento.
art. 21 ACN medici veterinari 2005
richiamato come norma dell’ACN asseritamente applicabile; la Corte ha escluso che l’ACN possa essere esteso a rapporti non formalmente convenzionati.
norma transitoria n. 4 ACN medici veterinari 2005
"I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati..."
si riferisce ai soli rapporti convenzionali già formalizzati e in essere alla data di pubblicazione dell’Accordo; non si applica a incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502/1992 qualificati in fatto come co.co.co.
art. 2-nonies l. n. 138/2004
richiamato nella disciplina transitoria dei rapporti convenzionali; la Corte lo utilizza per ribadire che la norma transitoria riguarda rapporti convenzionali già esistenti e formalizzati.
art. 1362 c.c.
richiamato ai fini ermeneutici dell’ACN; la Corte privilegia l’interpretazione letterale e sistematica che limita la norma transitoria ai soli rapporti convenzionali formalizzati.
art. 1363 c.c.
richiamato ai fini dell’interpretazione complessiva dell’ACN, coerente con la necessaria esistenza di una convenzione formale.
art. 1365 c.c.
richiamato per l’interpretazione secondo la comune intenzione, ma non conduce a estendere l’ACN a rapporti diversi da quelli convenzionati.
art. 2126 c.c.
"La nullità o l’annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione"
non è applicabile al di fuori dei casi di lavoro subordinato; non consente, nel caso di rapporto autonomo o parasubordinato con la P.A., di ottenere automaticamente il trattamento economico del contratto collettivo di un diverso rapporto.
art. 36 Cost.
richiamato per escludere che possa essere usato come parametro di quantificazione della pretesa economica in un rapporto ricondotto al lavoro autonomo.
art. 2225 c.c.
non consente la determinazione giudiziale del compenso quando questo sia stato pattuito.
art. 2233 c.c.
non consente la determinazione giudiziale del compenso quando il corrispettivo risulti già concordato.
art. 2041 c.c.
indicato come possibile tutela residua, ove ne ricorrano i presupposti, in alternativa al risarcimento del danno, ma non come base per ottenere il trattamento previsto dall’ACN.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Cassazione di decidere la causa nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- I contratti a tempo determinato stipulati dalla P.A. per l’attuazione di progetti finalizzati sono legittimi solo se rispondono a esigenze specifiche, temporanee e non fronteggiabili con personale interno; la mera esistenza di un progetto non basta, se esso serve a colmare carenze strutturali o ordinarie dell’organizzazione.
- La temporaneità richiesta per gli incarichi ex art. 15 octies d.lgs. 502/1992 va correlata alla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, non alla semplice durata predeterminata del rapporto.
- Un accordo collettivo nazionale che disciplina il rapporto convenzionato di professionisti sanitari non può essere applicato a soggetti che non abbiano instaurato quel rapporto secondo le forme e la procedura previste; nei rapporti con la P.A. assume rilievo decisivo il rispetto del titolo formale del rapporto.
- La riqualificazione in concreto di un rapporto come coordinato e continuativo o autonomo non consente, di per sé, di estendere al collaboratore il trattamento economico previsto per un diverso schema contrattuale collettivo, se mancano i presupposti formali e normativi di applicazione di quest’ultimo.
- In caso di utilizzo illegittimo di uno schema contrattuale diverso da quello legalmente previsto, la tutela del prestatore può eventualmente essere risarcitoria o, ove ne ricorrano i presupposti, di arricchimento senza causa, ma non la piena applicazione del trattamento economico di un contratto collettivo estraneo al rapporto effettivamente instaurato.
- L’art. 2126 c.c. non è invocabile al di fuori del lavoro subordinato per ottenere automaticamente la retribuzione prevista da una disciplina collettiva diversa da quella del rapporto effettivamente eseguito.
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