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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15211/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un controllo formale ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione IRPEF 2013 di una contribuente, concluso con il recupero di parte delle detrazioni per lavori di riqualificazione energetica effettuati su un immobile di proprietà. In particolare, l’Ufficio aveva disconosciuto la detrazione relativa a talune spese per interventi sull’involucro dell’edificio e per la sostituzione di infissi e serramenti, iscrivendo a ruolo la maggiore imposta, con interessi e sanzioni, e l’agente della riscossione aveva notificato la cartella di pagamento. La contribuente aveva impugnato la cartella; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CGT di secondo grado aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo tempestiva la comunicazione all’ENEA effettuata dopo il collaudo delle opere. In cassazione l’Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, perché la sentenza d’appello avrebbe apoditticamente definito irragionevole la tesi dell’Ufficio sulla necessità di comunicare all’ENEA entro 90 giorni dall’ultimazione dei singoli interventi; 2) violazione dell’art. 4 D.M. 19 febbraio 2007, per avere la CGT escluso che la trasmissione all’ENEA dovesse avvenire entro 90 giorni dall’ultimazione del singolo intervento agevolato. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la sentenza di merito era carente sul piano argomentativo nella parte relativa alla tempestività della comunicazione all’ENEA, ma ha integrato la motivazione ai sensi degli artt. 384 c.p.c. e 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, ritenendo comunque corretta la soluzione adottata dalla CGT. La Corte ha valorizzato il dato letterale dell’art. 4, comma 2, D.M. 19 febbraio 2007, come modificato, secondo cui, quando sul medesimo edificio o unità immobiliare siano eseguiti più interventi agevolabili, la documentazione può avere carattere unitario e fornire i dati in modo complessivo; da ciò ha desunto che la comunicazione all’ENEA può essere effettuata unitariamente solo a lavori complessivamente ultimati, e non già in corso d’opera man mano che le singole lavorazioni vengono concluse. Conseguentemente il dispositivo della sentenza impugnata è stato ritenuto conforme a diritto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma presupposta per il controllo formale della dichiarazione e il recupero delle detrazioni disconosciute.

  • art. 1, commi 344-347, L. n. 296 del 2006

    Disciplina agevolativa richiamata per gli interventi di riqualificazione energetica sull’immobile.

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro processuale nella censura di motivazione apparente.

  • art. 61 D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come parametro processuale nella censura di motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato a fondamento della censura sulla motivazione apparente della sentenza d’appello.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base del motivo di ricorso per violazione di legge con riferimento al D.M. 19 febbraio 2007.

  • art. 4 D.M. 19 febbraio 2007

    La Corte ne ha letto il testo nel senso che, in presenza di più interventi sul medesimo immobile, la documentazione/comunicazione all’ENEA può essere unitaria e complessiva, presupponendo il completamento dei lavori nella loro interezza.

  • art. 4, comma 1-bis, lettera b), D.M. 19 febbraio 2007

    Disposizione richiamata per la documentazione da trasmettere all’ENEA ai fini della detrazione.

  • art. 4, comma 2, D.M. 19 febbraio 2007

    Interpretata come norma che consente la presentazione unitaria della documentazione quando vi siano più interventi agevolabili sullo stesso edificio o unità immobiliare.

  • art. 1, comma 2, D.M. 26 ottobre 2007

    Richiamato quale fonte della modifica all’art. 4, comma 2, del D.M. 19 febbraio 2007.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Richiamato per i principi di economia processuale e ragionevole durata del processo che giustificano la decisione nel merito da parte della Cassazione.

  • art. 384 c.p.c.

    Interpretato nel senso che la Corte può evitare il rinvio e decidere nel merito quando la questione di diritto sia infondata e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Usato come base per integrare la motivazione della sentenza impugnata e rigettare il ricorso.

  • art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato insieme all’art. 384 c.p.c. per decidere nel merito senza rinvio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per escludere l’attestazione del raddoppio del contributo unificato nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, esentata per prenotazione a debito.

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012

    Richiamato a sostegno dell’esenzione dell’Agenzia dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.

  • art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato a sostegno dell’esenzione dell’Agenzia dal pagamento delle imposte e tasse gravanti sul processo.

Massime di principio

  • Quando sul medesimo edificio o unità immobiliare siano realizzati più interventi agevolabili, la normativa di settore può consentire una comunicazione/documentazione unitaria e complessiva; in tal caso l’adempimento presuppone la conclusione dell’insieme dei lavori, non la trasmissione frazionata a ogni singola ultimazione parziale.
  • Se la sentenza di merito omette di motivare una questione, la Corte di cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito quando la questione giuridica sia comunque infondata e la decisione non richieda ulteriori accertamenti di fatto.
  • La motivazione può dirsi integrabile in cassazione quando il risultato decisorio del giudice di merito sia conforme a diritto e il percorso argomentativo possa essere ricostruito dal testo normativo applicabile e dagli elementi di causa già acquisiti.
  • In presenza di interventi plurimi di riqualificazione energetica sullo stesso immobile, il termine di trasmissione della documentazione all’ENEA va letto in coerenza con la possibilità di una gestione unitaria dell’adempimento e non in modo atomistico rispetto alle singole lavorazioni.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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