Sentenza n. 840/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento del decreto emesso dalla Prefettura di -OMISSIS- - Ufficio Territoriale del Governo, Area IV - Sportello Unico per l'Immigrazione, con cui è stata disposta la revoca dei nulla osta al lavoro stagionale rilasciato in favore del ricorrente a seguito di istanza presentata dal datore di lavoro, sul presupposto della presunta non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo indicate in domanda e della pretesa mendacità delle relative autodichiarazioni prodotte ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 in sede di presentazione dell'istanza, nonché per l'annullamento di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro stagionale e diniego dell'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia il 2 luglio 2024 dopo il rilascio del nulla osta al lavoro stagionale, ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura ha revocato il nulla osta e negato l'autorizzazione al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca e omesso preavviso di rigetto, sostenendo che tale omissione gli avrebbe impedito di presentare osservazioni e documentazione. Ha inoltre contestato che la revoca potesse fondarsi su irregolarità fiscali relative alle marche da bollo, ritenendo applicabile soltanto una sanzione pecuniaria. Ha chiesto la remissione in termini, assumendo di avere avuto conoscenza del provvedimento soltanto il 13 aprile 2026. L'Amministrazione ha eccepito la tardività del ricorso, poiché il provvedimento era stato notificato al datore di lavoro il 2 settembre 2025, e ha sostenuto la natura vincolata della revoca, anche in ragione della mancata presentazione del lavoratore presso gli uffici entro otto giorni dall'ingresso in Italia. Il giudice ha inoltre rilevato che lo stesso provvedimento era già stato impugnato dal datore di lavoro in altro giudizio. Nel merito, l'Amministrazione aveva fondato la revoca sulla non autenticità dei codici identificativi delle marche da bollo e sulla conseguente mendacità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000. La falsità riguardava quindici diverse posizioni, elemento ritenuto indicativo della sistematicità della condotta della ditta richiedente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività, poiché il provvedimento era stato notificato il 2 settembre 2025 al datore di lavoro, soggetto che aveva attivato la procedura e fungeva da interlocutore dell'Amministrazione, anche per le comunicazioni al lavoratore. Secondo il TAR, l'intera procedura di ingresso è incardinata sulla figura del datore di lavoro e, pertanto, il termine per ricorrere era già scaduto. Il giudice ha altresì rilevato che il medesimo provvedimento era già stato impugnato dal datore di lavoro, con possibile ulteriore profilo di inammissibilità per violazione del ne bis in idem. In ogni caso, il ricorso è stato respinto nel merito. La revoca è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla non autenticità delle marche da bollo e dalla non veridicità delle dichiarazioni sostitutive. La pluralità di episodi, pari a quindici posizioni, ha escluso che si trattasse di una mera irregolarità fiscale e ha consentito all'Amministrazione di ravvisare il venir meno di un presupposto essenziale del nulla osta, anche in relazione al necessario rapporto fiduciario tra il datore di lavoro e l'Amministrazione. Il TAR ha quindi ritenuto applicabile l'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998, che impone la revoca del nulla osta quando i documenti presentati siano stati ottenuti mediante frode o siano falsificati o contraffatti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
il nulla osta al lavoro è revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti
La falsificazione o contraffazione dei documenti presentati per il nulla osta integra il presupposto della revoca; nel caso concreto, la sistematicità delle irregolarità relative alle marche da bollo ha escluso la qualificazione della vicenda come mera violazione fiscale.
artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000
Le dichiarazioni sostitutive rese nella domanda di nulla osta sono state ritenute non veritiere in conseguenza della non autenticità dei codici identificativi associati alle marche da bollo.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata dopo l'avviso alle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un provvedimento relativo alla procedura di ingresso e assunzione di lavoratori stranieri, la notificazione al datore di lavoro che ha attivato la procedura e che funge da interlocutore dell'Amministrazione può essere idonea a far decorrere il termine anche nei confronti del lavoratore destinatario del nulla osta, quando la procedura e la domanda amministrativa individuino il datore di lavoro quale soggetto incaricato delle comunicazioni al prestatore.
- La falsità o contraffazione dei documenti presentati per ottenere un nulla osta al lavoro costituisce presupposto per la revoca ai sensi dell'art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998; quando le irregolarità relative alle marche da bollo risultino sistematiche e riguardino una pluralità di domande, esse non sono necessariamente degradabili a mera violazione fiscale, potendo incidere sui presupposti essenziali del nulla osta e sul rapporto fiduciario con l'Amministrazione.
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