Cassazione Penale, Sentenza n. 28384/2024 del 15/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati giudicati con nove sentenze definitive. Ha dedotto che il giudice dell'esecuzione ha erroneamente dichiarato inammissibile la richiesta rispetto alle sentenze numerate 1, 2, 5, 6, 7, 8 perché quella questione sarebbe stata già valutata in sede di cognizione (sentenza della Corte d'appello di Lecce del 20/01/2020). La difesa ha sostenuto che la richiesta proposta in fase esecutiva è diversa da quella in cognizione, ha prodotto «elementi nuovi» o non esaminati (es. nota DDA Lecce 9/1/2012, ordinanze del 2004 e 2010, richiamo a sentenza 2003) e che, in ogni caso, la condotta di Giordano va letta come espressione di stabile inserimento nella Sacra Corona Unita, idonea a dimostrare l'unicità del disegno criminoso. Con un secondo motivo si è censurato il rigetto della continuazione anche con riferimento alle sentenze n. 3, 4, 9 e si è contestata la valutazione che alcuni reati siano estranei al contesto associativo, sostenendo invece la necessità di un esame approfondito degli indici di unitarietà del progetto criminoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato i principi secondo cui l'onere di allegazione degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso grava sul condannato e che, in esecuzione, il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di concreti indicatori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, programmazione dei reati successivi, ecc.). Ha inoltre precisato che il giudicato di cognizione che abbia escluso la continuazione preclude in sede esecutiva la riapertura della questione, salvo la deduzione di elementi nuovi o pregressi non valutati né implicitamente considerati dal giudice di cognizione. Nel caso specifico la Corte ha osservato che la sentenza del 20/01/2020 aveva espressamente escluso l'identità del disegno criminoso tra le sentenze indicate (in particolare tra le sentenze n. 1 e n. 5) e che, per effetto della transitività negativa della continuazione, non poteva essere riconosciuta la continuazione con i reati a essa connessi (n. 6, 7, 8). Quanto alle ulteriori censure, la Corte ha ribadito che la partecipazione mafiosa non comporta automaticamente la continuazione con i reati fine e che occorre specifica indagine sulla natura dei sodalizi e sulla continuità del disegno criminoso; ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione corretta e non viziosa.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Preclude alla parte interessata la possibilità di chiedere al giudice dell'esecuzione la continuazione quando la stessa sia stata esclusa dal giudice della cognizione, salvo che siano dedotti elementi nuovi o non valutati in precedenza.
art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alle regole sull'esecuzione e sui provvedimenti del giudice dell'esecuzione; impatta sulla valutazione di ammissibilità delle istanze in esecuzione.
art. 662, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione; la Corte osserva che quanto dedotto in esecuzione non può contraddire stabilmente quanto già deciso in cognizione salvo nuovi elementi.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Disciplina dell'aumento o diminuzione della pena per effetto della continuazione; la Corte sottolinea che l'applicazione dell'istituto non deve tradursi in un beneficio automatico per mera reiterazione, richiedendo la prova di un progetto criminoso unitario.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per il riassunto dei motivi di ricorso (richiesta di esposizione sintetica ex disposizioni procedurali).
art. 7 legge n. 203 del 1991
Menziata in relazione all'aggravante connessa alla partecipazione a organizzazione di tipo mafioso; la Corte precisa che la contestazione dell'aggravante non implica di per sé la riconducibilità dei reati a un unico progetto.
Massime di principio
- Onere probatorio sull'imputato/condannato: chi chiede la continuazione deve allegare elementi specifici e concreti che indichino la riconducibilità dei reati a un progetto unitario (non è sufficiente la mera contiguità cronologica o l'omogeneità dei titoli di reato).
- Effetto preclusivo del giudicato di cognizione: se il giudice della cognizione ha già escluso la continuazione, la questione non può essere riesaminata in sede esecutiva salvo l'emersione di elementi nuovi o di elementi pregressi/coevi che non siano stati valutati, neppure implicitamente, in precedenza.
- Continuità nei reati mafiosi: la partecipazione a un sodalizio di stampo mafioso non determina automaticamente la continuazione con i reati fine; è richiesta un'indagine circostanziata sulla natura dei sodalizi, la loro operatività e la continuità del programma criminoso.
- Carattere sussidiario dell'intervento in sede esecutiva: l'applicazione della continuazione in esecuzione è suppletiva e non può correggere una valutazione chiaramente e definitivamente negativa resa in sede di cognizione, salvo i casi di effettiva novità probatoria o di omissione di valutazione precedente.
- Transitività negativa della continuazione: se la continuazione non sussiste tra due reati, non può sussistere tra gruppi di reati connessi per continuazione con quelli per i quali il vincolo è stato escluso.
- Necessità di motivazione puntuale: il rigetto della continuazione richiede una motivazione concreta e non meramente assertiva; tuttavia, se tale motivazione esiste e contrasta con le deduzioni difensive, la decisione di rigetto è legittima.
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