Sentenza del 16/02/2017 n. 683 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Appello
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile, poiché la mera riproposizione generica dei motivi di primo grado non soddisfa l'obbligo di indicare motivi specifici di impugnazione previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appello è stato valutato sotto il profilo del requisito di specificità dei motivi previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992. L'appellante si è limitato a riproporre i motivi già formulati nel ricorso introduttivo, senza illustrare in modo puntuale le ragioni per cui la decisione impugnata sarebbe errata e senza confrontarsi specificamente con essa.
Norme richiamate
Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992
L'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione.
L'appello deve contestare specificamente la sentenza impugnata, indicando gli errori di fatto o di diritto attribuiti al giudice di primo grado. Non è sufficiente ripetere in modo generico le argomentazioni già formulate nel ricorso introduttivo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'appello non può consistere in una semplice reiterazione delle difese già svolte in primo grado: deve contenere una critica concreta e specifica alla sentenza impugnata.
- Per evitare l'inammissibilità, l'appellante deve individuare le singole statuizioni contestate e spiegare perché esse sarebbero errate, indicando le relative ragioni di fatto e di diritto.
- La riproposizione dei motivi di primo grado può essere rilevante solo se accompagnata da un effettivo confronto con la motivazione della sentenza; una formulazione assolutamente generica non è sufficiente.
- Il requisito di specificità dell'appello è verificato in relazione al contenuto complessivo dell'atto, ma non può essere sostituito da richiami indistinti agli atti o alle argomentazioni del primo grado.
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