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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20447/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La lavoratrice, assunta dal Comune di Palermo con rapporto di lavoro di diritto privato e applicazione del CCNL per i dipendenti delle imprese edili e affini, chiedeva il pagamento delle differenze retributive maturate tra il 1° agosto 2015 e il 30 aprile 2016. Sosteneva che, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione collettiva, l’ente fosse tenuto a corrispondere gli aumenti previsti dai rinnovi del CCNL e dal contratto integrativo provinciale, applicabili al rapporto. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che il blocco retributivo e negoziale previsto dall’art. 9 d.l. 78/2010 impedisse il recupero degli incrementi anche per tali rapporti. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti: 1) violazione degli artt. 36, 39 e 97 Cost. e della disciplina su blocco contrattuale, per avere la Corte territoriale assimilato indebitamente la contrattazione di diritto privato a quella pubblica; 2) violazione dell’art. 116 c.p.c. per mancata considerazione di atti e circostanze documentali da cui emergerebbe la volontà dell’ente di riallineare i livelli retributivi; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 115, 116 e 118 c.p.c. per mancata autonoma pronuncia sulle censure di appello e adesione meramente acritica alla decisione di primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che il divieto di incremento retributivo previsto dall’art. 9, comma 1, d.l. 78/2010 si estende anche ai rapporti di lavoro di diritto privato instaurati da amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, perché la norma richiama una nozione ampia di amministrazione pubblica. Tuttavia, ha ritenuto che il comma 17 dello stesso art. 9, e le successive proroghe e modifiche, riguardino solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico disciplinata dal d.lgs. 165/2001, non anche la contrattazione privata applicata al rapporto della ricorrente. Ne deriva che la Corte territoriale ha errato nel negare il riallineamento agli aumenti contrattuali del settore edile privato e del contratto integrativo provinciale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come base dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio motivazionale.

  • artt. 36, 39 e 97 Cost.

    Invocati dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità dell'esclusione degli aumenti contrattuali; la Corte ne valorizza il rapporto con la distinzione tra lavoro pubblico e privato.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze documentali da parte del giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato in relazione alla dedotta mancata considerazione delle allegazioni e delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 118 c.p.c.

    Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.

  • art. 132 c.p.c.

    Usato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o insufficiente autonomo esame delle questioni.

  • art. 9 d.l. n. 78/2010

    Il comma 1 sul contenimento della spesa e il congelamento retributivo è ritenuto applicabile anche ai rapporti di diritto privato di enti inseriti nel conto consolidato; il comma 17, invece, riguarda solo la contrattazione collettiva di diritto pubblico e non può impedire il recupero degli aumenti del CCNL privato.

  • L. n. 122/2010

    Norma di conversione del d.l. 78/2010 richiamata nel quadro del blocco contrattuale.

  • art. 16, comma 1, lett. b), d.l. n. 98/2011

    Richiamato quale disposizione che ha prorogato le misure di contenimento della crescita dei trattamenti economici.

  • d.p.r. n. 122/2013

    art. 1, comma 1, lett. c)

    Interpretato come atto regolamentare che ha prorogato il blocco e disciplinato le procedure contrattuali per il personale pubblico.

  • L. n. 147/2013

    Richiamata per la disciplina dell'indennità di vacanza contrattuale e per l'inserimento della previsione sulle procedure contrattuali 2013-2014.

  • L. n. 190/2014

    Considerata come ulteriore estensione al 2015 del regime di blocco della contrattazione pubblica.

  • d.l. n. 24/1986

    Rilevato come fonte speciale che ha autorizzato il Comune a ricorrere a contratti di diritto privato per il personale COIME, qualificando privatisticamente i rapporti.

  • L. n. 96/1986

    Legge di conversione del d.l. 24/1986 richiamata per la disciplina speciale del rapporto.

  • d.lgs. n. 165/2001

    La Corte lo assume come perimetro della contrattazione collettiva di diritto pubblico, distinto dal rapporto privatistico in esame.

  • L. n. 196/2009

    Richiamata per la definizione ampia di amministrazioni pubbliche e per l'individuazione del novero dei destinatari del blocco economico.

  • L. n. 203/2008

    Richiamata quale norma sulla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale nel sistema dei rinnovi pubblici.

Massime di principio

  • Il divieto di incremento del trattamento economico previsto per il contenimento della spesa pubblica può applicarsi anche ai rapporti di lavoro di diritto privato instaurati da enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, quando la norma richiama una nozione ampia di amministrazione pubblica.
  • Le disposizioni che bloccano o limitano le procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico, quando fanno espresso e sistematico riferimento al d.lgs. 165/2001 e alla contrattazione di diritto pubblico, non sono estensibili alla contrattazione collettiva di diritto privato applicata a rapporti privatistici con la pubblica amministrazione.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione pubblica non implica, di per sé, un divieto di riconoscere gli aumenti previsti dalla contrattazione privata già applicabile al rapporto, se tale contrattazione non rientra nel perimetro normativo del blocco.
  • Nell’interpretazione delle norme di finanza pubblica sul personale occorre distinguere con precisione tra congelamento dei trattamenti economici e sospensione delle procedure negoziali: il primo può avere portata più ampia, la seconda resta circoscritta ai comparti pubblici disciplinati dalla contrattazione collettiva pubblicistica.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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