Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 290/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 492/2022 del tribunale di Napoli.

Giustizia amministrativa202302269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: parziale e tardiva esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’integrale esecuzione della sentenza n. 492/2022 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 27.542,08, oltre interessi legali, a titolo di differenze retributive. L’Amministrazione ha documentato di avere attivato il procedimento di pagamento e di avere corrisposto alcune somme. La ricorrente ha tuttavia precisato che il pagamento effettuato, pari a € 25.585,67 lordi, era inferiore alla sorte capitale riconosciuta in giudizio e che non erano stati corrisposti gli interessi legali. Ha quindi quantificato il residuo dovuto in € 3.970,52, oltre alle spese del giudizio di ottemperanza. Il Ministero non ha contestato i conteggi. Il TAR ha inoltre verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso, rilevando il rispetto del termine processuale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo non integralmente eseguito il giudicato. Ha riconosciuto come corretti e non contestati i conteggi della ricorrente e ha ordinato al Ministero di pagare € 3.970,52, salvo che la somma fosse stata corrisposta nelle more, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre riconosciuto, quale ulteriore misura coercitiva ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., gli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza fino all’adempimento spontaneo o, in caso di ulteriore inerzia, fino all’insediamento del commissario ad acta. Per il caso di mancata esecuzione nel termine, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il compenso del commissario è stato determinato in € 500,00 a carico dell’Amministrazione. Il Ministero è stato altresì condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato. Il TAR ha precisato che sono rimborsabili soltanto le spese successive al giudicato funzionali all’introduzione dell’ottemperanza, mentre restano escluse le spese di precetto e quelle relative a procedure esecutive diverse dall’ottemperanza. Ha infine disposto la restituzione della copia esecutiva del titolo o il rilascio della quietanza al momento del pagamento.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare, ai sensi del comma 4, lett. e), una misura pecuniaria per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È stato applicato per riconoscere un’ulteriore somma di denaro, parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, quale conseguenza dell’ulteriore ritardo nell’adempimento del giudicato.

  • artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a.

    Il ricorso è stato ritenuto ricevibile perché depositato entro il termine di 15 giorni dalla notificazione, secondo il combinato disposto delle norme richiamate.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l’ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione statale.

  • art. 1199 c.c.

    Al momento del pagamento deve essere apposta sul titolo cartaceo originale adeguata quietanza dell’adempimento, oppure il titolo deve essere consegnato all’ente debitore.

Massime di principio

  • Il giudicato di condanna al pagamento di somme di denaro impone all’amministrazione di conseguire concretamente e integralmente l’utilità patrimoniale riconosciuta dal giudice della cognizione; il pagamento soltanto parziale o tardivo integra inadempimento ai fini dell’ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non contesti i conteggi analitici del residuo credito prodotti dal ricorrente e la documentazione dimostri il pagamento solo parziale, il giudice può riconoscere il residuo dovuto sulla base di tali conteggi.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può promuovere il giudizio di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione statale.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per sostituirsi all’amministrazione e compiere tutti gli atti necessari al pagamento.
  • La misura pecuniaria prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, in relazione al ritardo nell’esecuzione di una condanna pecuniaria, mediante il riconoscimento degli interessi legali sulle somme dovute dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono rimborsabili le spese successive al giudicato che siano funzionali all’introduzione del giudizio, mentre non sono dovute le spese di precetto o quelle relative a procedure esecutive diverse dall’ottemperanza, trattandosi di attività scelte autonomamente dal creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.