Sentenza n. 15868/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento - della delibera AGCOM n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023, avente ad oggetto “Regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941 n. 633”, pubblicata sul sito internet di AGCom il 25 gennaio 2023, e degli allegati alla medesima delibera.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera AGCOM n. 3/23/CONS del 19 gennaio 2023 e relativi allegati, recanti il regolamento sui criteri di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni giornalistiche
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM attuativa dell’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore, chiedendone la nullità o l’annullamento e prospettando, in subordine, la disapplicazione della norma nazionale, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia o la rimessione alla Corte costituzionale. Dopo che la sentenza non definitiva n. 18790/2023 aveva respinto il secondo motivo, relativo alla violazione del principio del Paese d’origine, e il terzo, relativo all’omessa notifica alla Commissione europea, è rimasto da decidere il primo motivo. La ricorrente ha dedotto il contrasto con l’art. 15 della direttiva 2019/790 e l’eccesso rispetto alla delega legislativa, sostenendo che il diritto all’equo compenso, gli obblighi di negoziazione, informazione e non riduzione della visibilità, nonché i poteri attribuiti ad AGCOM, andassero oltre la direttiva e violassero il divieto di gold-plating. Ha inoltre denunciato la lesione della libertà d’impresa e dell’iniziativa economica, della libera prestazione dei servizi, del principio di uguaglianza e non discriminazione, del principio di proporzionalità e del ne bis in idem, nonché la configurabilità di un arbitrato obbligatorio e della nullità per difetto assoluto di attribuzione. Ha chiesto anche la sospensione del giudizio in attesa della causa C-663/24 pendente davanti alla Corte di giustizia. Il giudice ha dichiarato inammissibili le ulteriori censure introdotte per la prima volta con memoria finale non notificata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto vincolante per la decisione la pronuncia della Grande Sezione della Corte di giustizia del 12 maggio 2026, che ha giudicato compatibile con l’art. 15 della direttiva 2019/790 e con gli artt. 16 e 52 della Carta una disciplina nazionale come quella italiana, purché la remunerazione sia collegata all’autorizzazione all’utilizzo, gli editori possano negare l’autorizzazione o concederla gratuitamente, non siano imposti pagamenti in assenza di utilizzo e gli obblighi e le sanzioni siano proporzionati. Il TAR ha rilevato che tali condizioni sono rispettate dalla disciplina nazionale. Ha respinto la censura di eccesso di delega, perché la previsione dell’equo compenso e delle misure attuative costituisce sviluppo coerente del criterio della delega diretto ad assicurare adeguata tutela ai diritti degli editori; ha escluso anche la violazione del divieto di gold-plating, essendo le misure funzionali all’effettività dei diritti riconosciuti dalla direttiva. Gli obblighi di negoziazione, informazione e mantenimento della visibilità durante le trattative, come pure i poteri di AGCOM, sono stati ritenuti necessari e proporzionati rispetto alla tutela degli editori e al riequilibrio dell’asimmetria negoziale e informativa. La determinazione dell’equo compenso da parte dell’Autorità e i criteri regolamentari non sono definitivi né vincolanti: le parti possono discostarsene e adire il giudice ordinario, sicché non ricorrono né una sostituzione dell’autonomia negoziale né un arbitrato obbligatorio o una violazione del ne bis in idem. Il TAR ha escluso la discriminazione, poiché la diversità di trattamento degli editori è giustificata dalla loro specifica posizione e dagli obiettivi della direttiva, e ha ritenuto giustificate e proporzionate le misure anche rispetto alla libera prestazione dei servizi. Ha respinto la richiesta di ulteriore sospensione per la causa C-663/24, perché le questioni ivi pendenti erano estranee ai motivi introduttivi e al thema decidendum. Gli interventi ad opponendum di SIAE e GEDI sono stati ritenuti ammissibili per il loro interesse qualificato e attuale al mantenimento degli atti. Le censure nuove formulate nella memoria finale non notificata sono state dichiarate inammissibili. I secondo e terzo motivi erano già stati respinti con sentenza non definitiva n. 18790/2023. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 15 direttiva (UE) 2019/790
In tali circostanze, un prestatore di servizi della società dell’informazione non può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un’equa remunerazione per tali editori.
L’art. 15 non impedisce al legislatore nazionale di introdurre un regime di equa remunerazione quale corrispettivo dell’autorizzazione all’utilizzo online delle pubblicazioni, né le misure necessarie a rendere effettivi i diritti degli editori, alle condizioni indicate dalla Corte di giustizia.
artt. 16 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La Corte di Giustizia ha riconosciuto che, sebbene gli obblighi introdotti (l’obbligo di avviare trattative con gli editori, l’obbligo di comunicare i dati necessari per determinare l’importo dell’equo compenso, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa, e l’obbligo di non limitare la visibilità delle pubblicazioni nei risultati di ricerca nel corso delle trattative) e i poteri al riguardo conferiti all’AGCom costituiscano una restrizione alla libertà d’impresa dei provider, tuttavia, tale restrizione risulta necessaria e proporzionata rispetto alle finalità di interesse generale perseguite dalla direttiva Copyright
Gli obblighi e i poteri previsti dalla disciplina nazionale possono limitare la libertà d’impresa se la restrizione è necessaria e proporzionata rispetto agli obiettivi di tutela della proprietà intellettuale, del pluralismo informativo e dell’effettività dei diritti degli editori.
art. 43-bis legge 22 aprile 1941, n. 633
Tanto la determinazione da parte dell’Autorità dell’equo compenso, quanto i criteri dalla stessa fissati per la sua determinazione non assumono, infatti, carattere definitivo e vincolante per le parti, le quali rimangono libere di discostarsene e di adire l’autorità giudiziaria per impugnare la quantificazione operata dall’Autorità (art. 43-bis, comma 11).
La determinazione di AGCOM e i criteri regolamentari non vincolano definitivamente le parti, che conservano autonomia negoziale e accesso alla tutela giurisdizionale; perciò non si configura una fissazione autoritativa e definitiva del prezzo né un arbitrato obbligatorio.
art. 76 Cost.
Applicando i predetti principi ermeneutici al caso di specie, non è ravvisabile il vizio di costituzionalità prospettato dalla parte ricorrente, atteso che la previsione dell’equo compenso e delle altre misure contestate costituisce un coerente sviluppo della legge delega nella parte in cui imponeva al legislatore delegato di assicurare che “nel caso di utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione trovino adeguata tutela i diritti degli editori”.
La delega consente al legislatore delegato di sviluppare e completare le scelte del delegante; l’equo compenso e le misure attuative non eccedono la delega quando sono coerenti con il criterio di assicurare adeguata tutela ai diritti degli editori.
art. 32 l. 24 dicembre 2012, n. 234
Premesso che, come precisato dalla Corte di Giustizia, il legislatore nazionale dispone di un margine di discrezionalità per precisare le modalità di attuazione dei diritti sanciti dall’articolo 15 della direttiva 2019/790, va osservato che le misure nazionali di attuazione adottate dal legislatore italiano (la previsione di un diritto all’equo compenso, di un procedimento per la sua determinazione da parte dell’Autorità e degli ulteriori obblighi e sanzioni previsti), lungi dall’essere “ultronee e sovrabbondanti rispetto al disposto dell’Articolo 15 EUCD”, come prospettato dalla parte ricorrente, risultano viceversa strettamente funzionali a garantire la piena efficacia dei diritti concessi agli editori dalla direttiva in questione, conformemente all’obiettivo che essa persegue.
Il divieto di gold-plating non esclude misure nazionali ulteriori rispetto al contenuto minimo della direttiva quando rientrano nel margine di attuazione e sono strettamente funzionali a rendere effettivi i diritti europei.
art. 41 Cost.
In proposito va ricordato che la libertà di iniziativa economica privata non può risolversi in un indiscriminato diritto immune da qualsivoglia limitazione, come reso evidente dal tenore dello stesso art. 41, comma 2, Cost., che stabilisce, piuttosto, che essa non può svolgersi “in contrasto con la utilità sociale”, ossia con altri interessi o diritti costituzionalmente rilevanti la cui tutela imponga, nel bilanciamento con l’iniziativa economica privata, una limitazione di quest’ultima.
La libertà di iniziativa economica può essere limitata quando il bilanciamento con interessi o diritti costituzionalmente rilevanti, tra cui la tutela degli editori e del pluralismo, lo giustifichi.
art. 56 TFUE
Anche ammettendo che le misure di nuova introduzione, sebbene indistintamente applicabili, siano idonee a incidere sull’esercizio della libera prestazione dei servizi, esse risulterebbero giustificate da ragioni imperative di interesse generale ed idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito nel rispetto del limite della proporzionalità.
Misure nazionali indistintamente applicabili che incidono sulla prestazione transfrontaliera di servizi sono compatibili con l’art. 56 TFUE se perseguono ragioni imperative di interesse generale e non eccedono quanto necessario.
art. 21-septies l. 7 agosto 1990, n. 241
Non è ravvisabile, pertanto, la sostituzione dell’autonomia negoziale delle parti con una determinazione autoritativa del prezzo da parte dell’autorità pubblica.
La pronuncia esclude, nel caso concreto, il difetto assoluto di attribuzione prospettato: i poteri attribuiti ad AGCOM operano entro la disciplina legislativa e non sostituiscono definitivamente l’autonomia privata.
art. 267 TFUE
Ne deriva che le questioni pregiudiziali sollevate dalla Corte costituzionale belga non sono pertinenti ai fini della decisione sulla presente controversia.
La sospensione in attesa di un diverso rinvio pregiudiziale non è necessaria quando le questioni sottoposte alla Corte di giustizia sono estranee ai motivi ritualmente dedotti e al thema decidendum.
Massime di principio
- L’art. 15 della direttiva 2019/790 non impedisce agli Stati membri di riconoscere agli editori di pubblicazioni giornalistiche un’equa remunerazione per l’autorizzazione all’utilizzo online, né di introdurre obblighi e poteri pubblici funzionali a renderne effettiva la tutela, purché l’editore possa rifiutare l’autorizzazione o concederla gratuitamente, il pagamento sia correlato all’effettivo utilizzo e gli obblighi e le sanzioni siano proporzionati.
- Il legislatore delegato può adottare disposizioni che sviluppano e completano le scelte della legge delega, senza violare l’art. 76 Cost., quando le misure restano coerenti con i principi e criteri direttivi e non estendono la delega a materie estranee.
- Il divieto di gold-plating non preclude misure nazionali ulteriori rispetto al minimo imposto da una direttiva quando esse rientrano nel margine di discrezionalità riconosciuto allo Stato membro e sono strettamente funzionali all’effettività dei diritti europei recepiti.
- Obblighi di negoziazione, comunicazione delle informazioni necessarie e mantenimento della visibilità dei contenuti durante le trattative possono costituire restrizioni alla libertà d’impresa, ma risultano compatibili con tale libertà se necessari e proporzionati al riequilibrio dell’asimmetria negoziale e informativa e alla tutela dei diritti degli editori.
- La determinazione amministrativa di un compenso non configura arbitrato obbligatorio né sostituzione definitiva dell’autonomia negoziale quando non vincola le parti, che possono discostarsene e rivolgersi al giudice per contestarla.
- Censure nuove, o che introducono elementi sostanzialmente nuovi, non possono essere proposte per la prima volta con memoria non notificata: la memoria può illustrare i motivi ritualmente dedotti, ma non ampliare il thema decidendum oltre i termini e le forme previsti.
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