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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24677/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La vicenda riguarda due soggetti imputati di induzione indebita, uno nella qualità di capogruppo di maggioranza del consiglio comunale e l'altro nella qualità di vicesindaco del medesimo comune. Secondo l'accusa, avrebbero abusato delle rispettive qualità per indurre un privato a consegnare complessivamente 10.000 euro, prospettandogli difficoltà nell'iter amministrativo relativo ai lavori di ampliamento e gestione del cimitero comunale. La Corte di appello ha confermato la condanna già pronunciata in primo grado, applicando anche la confisca ex art. 322-ter c.p. sul profitto del reato, in forma diretta sul denaro e, in subordine, per equivalente sui beni. I ricorsi deducevano: per il primo imputato, la mancata declaratoria di prescrizione, l'inaffidabilità della chiamata in correità del soggetto che aveva riferito i fatti, il travisamento di alcune prove e l'insussistenza dell'abuso di qualità e del nesso causale; per il secondo imputato, la mancata declaratoria di prescrizione e una censura di merito sulla conoscenza delle criticità tecniche dell'appalto, ritenuta non decisiva. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi sulla responsabilità, ma ha rilevato che, per la datazione del fatto indicata in sentenza e computati i termini di sospensione, il reato era già prescritto dopo la sentenza d'appello. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza per estinzione del reato, mantenendo tuttavia la confisca limitatamente a euro 5.000 per ciascun ricorrente, qualificata come confisca diretta del denaro ovvero, alla luce del nuovo assetto interpretativo, come confisca per equivalente riferita solo a somme di denaro, ed eliminando la confisca per equivalente sui beni diversi dal denaro.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il rilievo sulla prescrizione, verificando che il termine massimo non era ancora maturato al momento della sentenza di appello ma lo era successivamente, e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Pur annullando la condanna, la Corte ha effettuato l'esame dei motivi di merito in ragione della confisca disposta ai sensi dell'art. 322-ter c.p. Ha ritenuto infondate o aspecifiche le censure sull'attendibilità del dichiarante, sui riscontri esterni, sull'abuso di qualità, sul nesso causale e sulla conoscenza delle problematiche dell'appalto. Quanto alle misure ablative, ha distinto tra confisca del denaro pari al profitto del reato, mantenuta per euro 5.000 per ciascun ricorrente, e confisca per equivalente sui beni diversi dal denaro, che è stata annullata. La ripartizione del profitto è stata rimodulata in quote paritarie fra i due concorrenti per impossibilità di individuare una diversa partecipazione al profitto illecito.

Norme richiamate

  • art. 319-quater c.p.

    Il delitto di induzione indebita è configurabile anche mediante abuso della qualità, non solo mediante abuso dei poteri; la consumazione è correlata alla dazione indebita.

  • art. 322-ter c.p.

    Consente la confisca del prezzo o del profitto del reato; nel caso concreto ha fondato la misura ablativa sul denaro corrispondente al profitto, con annullamento della confisca per equivalente sui beni diversi dal denaro.

  • art. 578-bis c.p.p.

    La Corte richiama l'evoluzione interpretativa sulla sua applicabilità alle confische per equivalente e ai limiti derivanti dall'irretroattività sfavorevole, distinguendo però il caso della confisca del denaro pari al profitto del reato.

  • art. 25, secondo comma, Cost.

    Richiamato come fondamento del principio di legalità e del divieto di retroattività in malam partem per pene e misure afflittive.

  • art. 2 c.p.

    Richiamato in tema di successione di leggi penali e divieto di applicazione retroattiva sfavorevole.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato per il principio di legalità e prevedibilità della pena e delle conseguenze sanzionatorie, nonché per i limiti all'interpretazione estensiva sfavorevole.

  • art. 1 Prot. 1 CEDU

    Richiamato nella riflessione sulla natura e sull'efficacia retroattiva delle misure ablative di contenuto patrimoniale.

  • art. 5 c.p.

    Richiamato in relazione alla teoria dell'errore sulla legge penale e al tema dell'overruling sfavorevole.

Massime di principio

  • Nel delitto di induzione indebita, l'abuso della qualità del pubblico agente può integrare la condotta tipica anche quando non vi sia una specifica spendita di poteri d'ufficio, purché la qualifica sia strumentalizzata in modo da indurre il privato a percepire possibili iniziative pregiudizievoli e a prestare adesione all'indebita richiesta.
  • L'abuso di qualità richiede una condotta in positivo, idonea a incidere psicologicamente sul privato; non è configurabile in forma meramente omissiva e deve essere percepito come fonte di possibili conseguenze dannose o vantaggiose.
  • La valutazione della chiamata in correità è corretta quando la motivazione valorizza un nucleo narrativo costante e lo riscontra con elementi esterni coerenti; le oscillazioni secondarie del narrante, specie su dettagli marginali o a distanza di tempo, non ne scalfiscono necessariamente l'attendibilità complessiva.
  • Nel ricorso per cassazione, la doglianza di travisamento della prova deve indicare con precisione l'atto processuale, il dato incompatibile con la decisione e la decisività dell'errore; deduzioni generiche o prive di trascrizione dei passaggi rilevanti sono inidonee.
  • La prescrizione dedotta per la prima volta in cassazione sulla base di una diversa data di consumazione richiede l'allegazione di elementi incontrovertibili che impongano l'anticipazione del tempus commissi delicti; in difetto, la censura non può essere accolta.
  • In presenza di confisca del profitto del reato, il giudice di legittimità deve esaminare comunque i motivi che attengono al fatto anche se il reato è prescritto, perché la decisione conserva rilievo ai fini della misura ablativa.
  • La confisca del denaro corrispondente al profitto del reato può essere mantenuta anche dopo l'estinzione del reato, mentre la confisca per equivalente di beni diversi dal denaro non può essere automaticamente estesa in assenza del relativo presupposto e va scrutinata alla luce della natura e dell'ampiezza della misura.
  • Quando il profitto è ripartito tra più concorrenti e non è possibile individuare una diversa partecipazione, la confisca deve essere rimodulata in quote paritarie.
  • Il mutamento giurisprudenziale sulla natura della confisca per equivalente non consente, di per sé, di trasformare retroattivamente in sfavore dell'imputato il perimetro della misura oltre i limiti consentiti dalla legalità e dalla prevedibilità, ma non incide sulla confisca del denaro già qualificabile come diretta o comunque riferita al profitto illecito.

Come è indicizzato

MaterieInduzione indebitaImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della provaConfiscaOnere della prova

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