Cassazione Penale, Sentenza n. 34103/2023 del 02/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Per Deidda: unico motivo di ricorso volto a ottenere la dichiarazione di intervenuta prescrizione, deducendo che la Corte d'appello aveva tenuto conto della maggiorazione del termine per la recidiva e che, essendo la recidiva stata ritenuta subvalente nel giudizio di comparazione con le attenuanti, non avrebbe dovuto influire sul calcolo della prescrizione. Per Di Blasio: primo motivo di nullità/omessa motivazione sull'applicazione della recidiva (la sentenza di appello non avrebbe risposto al motivo di appello che la contestava); secondo motivo di errore nel calcolo della pena, sostenendo che la pena finale doveva essere di 10 mesi e non 11 mesi di reclusione.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Quanto a Deidda la Corte di legittimità ha ritenuto manifestamente infondato il motivo: la giurisprudenza consolidata (incluse pronunce di Sezioni Unite) stabilisce che, ai fini del computo del termine di prescrizione, la recidiva rileva anche se ritenuta subvalente nel bilanciamento con le attenuanti, in virtù del principio dell'art. 157, comma 3, c.p.; pertanto la dichiarazione di prescrizione è stata respinta. Quanto a Di Blasio entrambi i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: non è stata ravvisata omissione di motivazione sostanziale sull'applicazione della recidiva e la determinazione finale della pena (11 mesi) non presenta vizi tali da comportare la riforma. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 157, comma 3, cod. pen.
l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato
La norma è interpretata nel senso che, ai fini della determinazione del termine di prescrizione, va considerata la recidiva anche se essa è risultata subvalente nel bilanciamento con le attenuanti; il giudizio di comparazione ex art.69 non incide sulla determinazione della pena massima ai fini della prescrizione.
art. 69 cod. pen.
Rilevante per il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; tuttavia, secondo la giurisprudenza citata, il risultato del bilanciamento non esclude automaticamente l'effetto della recidiva ai fini del calcolo della prescrizione, per effetto dell'art.157, comma 3.
Sez. U., n. 20808 del 25/10/2018 (Schettino)
la questione relativa al se, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, debba tenersi conto della circostanza aggravante della recidiva anche nei casi in cui questa sia valutata subvalente rispetto alle concorrenti circostanze attenuanti
Le Sezioni Unite hanno affrontato e chiarito che, ai fini del computo della prescrizione, la recidiva deve essere considerata anche quando il giudizio di bilanciamento l'ha ritenuta subvalente, richiamando il criterio stabilito da art.157, comma 3.
Sez.4, n. 38618 del 5/10/2021 (Ferrara); Sez.1, n. 36258 del 7/10/2020 (Lattanzi); Sez.6, n. 50995 del 9/7/2019 (Pastore)
Giurisprudenza di merito e di legittimità che conferma il principio secondo cui le circostanze aggravanti ad effetto speciale (come la recidiva) devono essere considerate ai fini della prescrizione anche se subvalenti nel bilanciamento con le attenuanti.
Sez. U., n. 17 del 18/06/1991 (Grassi)
una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga - ai sensi dell'art. 69 c.p. - un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante ... Invece, non è da ritenere applicata solo allorquando ... l'aggravante risulta tamquam non esset
La pronuncia storica chiarisce i profili di applicazione della recidiva: essa si considera applicata se produce effetti rilevanti (anche paralizzanti le attenuanti), ma non se risulta del tutto priva di effetti sotto il profilo afflittivo; le Sezioni Unite successive hanno tuttavia precisato la rilevanza della recidiva ai fini della prescrizione anche quando sia subvalente.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione il giudice deve tener conto della recidiva anche se, nel bilanciamento con le attenuanti ai sensi dell'art.69 c.p., la recidiva risulti subvalente; ciò deriva dall'art.157, comma 3 c.p. e dalla giurisprudenza di legittimità.
- La qualificazione della recidiva come 'subvalente' nel giudizio di comparazione non implica automaticamente l'esclusione dei suoi effetti indiretti (come il computo della prescrizione) solo se la normativa o la giurisprudenza non lo impediscono espressamente: in materia di prescrizione la recidiva rileva.
- Nell'impugnazione è essenziale motivare in modo specifico e documentato: censure generiche sull'applicazione della recidiva o sui precedenti possono essere ritenute inammissibili se non spiegano perché i precedenti non dovrebbero rilevare.
- Errori meramente aritmetici nella descrizione del calcolo della pena non determinano di per sé l'illegittimità della determinazione sanzionatoria se la pena fissata in dispositivo rientra nei limiti legali e non emerge un vizio sostanziale.
- Chi vuol dedurre la prescrizione deve prospettare chiaramente il calcolo dei termini e dimostrare come la recidiva incida (o non incida) sul termine massimo: occorre documentare il nesso temporale tra eventi e termini prescrizionali.
- Il rigetto per manifesta infondatezza/inammissibilità è concreto quando la questione è già risolta da consolidata giurisprudenza di legittimità; quindi le impugnazioni che pretendono la revisione di principi consolidati devono argomentare criticamente e specificamente.
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