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Sentenza

Sentenza del 15/11/2018 n. 1323 - Comm. Trib. Prov. Genova

Contributo unificato - invito al pagamento - impugnabilità - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la pretesa relativa al contributo unificato, sostenendo l’impugnabilità dell’invito al pagamento. La questione centrale era stabilire se tale invito, pur non essendo espressamente incluso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, potesse essere considerato un atto autonomamente impugnabile quando contenesse gli elementi sostanziali di un atto impositivo.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che l’invito al pagamento del contributo unificato è autonomamente impugnabile quando contiene tutti i requisiti propri di un atto impositivo. L’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 non è stato ritenuto tassativo, in conformità ai principi affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite nelle sentenze n. 3773/2014 e n. 19704/2015. Ne consegue che il destinatario può contestare direttamente l’invito davanti al giudice tributario, senza dover attendere un successivo atto della riscossione.

Norme richiamate

  • Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992

    La disposizione individua gli atti impugnabili davanti al giudice tributario, ma l’elenco non è tassativo. Anche un atto non espressamente previsto può essere impugnato se manifesta una pretesa tributaria concreta, attuale e dotata dei requisiti sostanziali di un atto impositivo.

  • Contributo unificato

    L’invito al pagamento del contributo unificato è impugnabile autonomamente quando determina in modo concreto la pretesa dell’amministrazione, indicando il soggetto obbligato, l’importo richiesto e i presupposti della richiesta.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3773/2014

    Richiamata a sostegno del principio secondo cui l’elenco degli atti impugnabili in materia tributaria non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19704/2015

    Conferma la possibilità di impugnare atti non tipizzati quando siano immediatamente lesivi e contengano una pretesa tributaria definita.

Massime di principio

  • Un atto può essere autonomamente impugnabile anche se non è espressamente nominato nell’elenco legislativo, quando produce una lesione concreta e immediata nella sfera patrimoniale del destinatario.
  • Per valutare l’impugnabilità conta il contenuto sostanziale dell’atto, non soltanto la sua denominazione formale. Se l’atto identifica il destinatario, quantifica la somma richiesta e illustra il fondamento della pretesa, può avere natura impositiva.
  • Il destinatario non deve necessariamente attendere la cartella di pagamento o un successivo atto della riscossione per contestare la pretesa, se l’invito contiene già una richiesta definitiva e attuale.
  • La possibilità di impugnazione non implica automaticamente l’illegittimità della pretesa: il giudice dovrà comunque verificare, nel merito, l’esistenza dell’obbligo e la correttezza dell’importo richiesto.

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