Cassazione Penale, Ordinanza n. 27770/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo. Ha precisato che, in caso di inammissibilità della richiesta di rimessione, non segue la condanna della parte istante alle spese processuali, ma consegue la condanna al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (non_determinabile)
La controversia
L'interessato ha proposto istanza di rimessione del processo ex art. 46 c.p.p. davanti alla Corte di cassazione, riferita a un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Avellino. Dal testo emerge che la richiesta è stata ritenuta inammissibile per due ragioni: da un lato, perché non risulta notificata a cura del richiedente alle altre parti entro il termine di sette giorni dal deposito in cancelleria; dall'altro, perché formulata per ragioni manifestamente infondate, essendo le circostanze dedotte generiche, vaghe e indeterminate e quindi inidonee a dimostrare l'esistenza di una situazione locale idonea a turbare lo svolgimento del processo.
Norme richiamate
Disciplina l'istanza di rimessione del processo; la Corte richiama il rispetto del termine di notifica alle altre parti e osserva che la domanda deve essere sorretta da allegazioni specifiche, non generiche o indeterminate.
Norma posta a base della richiesta di rimessione e della verifica di ammissibilità.
Sez. U, ord. n. 37825 del 10/07/2025, Natale, Rv. 288733 - 01
Richiamata per affermare che alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione non segue la condanna della parte istante al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- L'istanza di rimessione del processo è inammissibile se non viene notificata alle altre parti, a cura del richiedente, nel termine previsto dalla legge.
- La rimessione non può essere fondata su deduzioni generiche, vaghe o indeterminate: occorre allegare elementi concreti idonei a dimostrare una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo.
- La declaratoria di inammissibilità della richiesta di rimessione non comporta la condanna alle spese processuali, ma può comportare la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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