Sentenza del 26/09/2019 n. 5476 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Mancata sottoscrizione cartella di pagamento - Riferibilità all'Autorità da cui promana - Sufficienza - Invalidità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento sostenendo che fosse priva della sottoscrizione del funzionario competente e che tale omissione ne determinasse l'invalidità.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La mancata sottoscrizione della cartella non comporta la sua invalidità quando non vi siano dubbi sulla riferibilità dell'atto all'autorità competente. Ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella deve essere predisposta secondo il modello ministeriale, che non richiede la firma dell'esattore, ma la sua intestazione. L'autografia è necessaria soltanto quando sia espressamente prevista dalla legge.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973
La cartella di pagamento deve essere redatta secondo il modello approvato dal Ministero competente. Poiché tale modello non prevede la sottoscrizione dell'agente della riscossione, la sua mancanza non determina l'invalidità dell'atto se la cartella è comunque chiaramente riferibile all'autorità che l'ha emessa.
Massime di principio
- La mancata firma su un atto amministrativo o tributario non comporta automaticamente la nullità o l'annullabilità: occorre verificare se la legge la prescriva espressamente.
- Per le cartelle di pagamento, è sufficiente che l'atto sia riconducibile con certezza all'autorità o all'agente della riscossione competente.
- L'intestazione dell'agente della riscossione e il rispetto del modello ministeriale possono essere sufficienti a identificare la provenienza dell'atto, anche in assenza di sottoscrizione autografa.
- Una contestazione fondata esclusivamente sull'assenza della firma ha scarse possibilità di successo se non vengono dimostrati dubbi concreti sulla provenienza, sull'autenticità o sulla riferibilità della cartella.
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