Sentenza n. 2094/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento A) dell'ordinanza del Prefetto della Provincia di Milano, prot. n. -OMISSIS- del 27.03.2025 pubblicata sull'albo pretorio del Comune di Milano e di Rozzano, valida dall'1/4/2025 al 30/9/2025; B) del provvedimento recante il divieto di stazionamento e l'ordine di allontanamento dalla zona FF.-OMISSIS- fino al 30.9.2025, emesso dalla Polizia di Stato - Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia - Settore Operativo Polizia Ferroviaria -OMISSIS-, notificato al sig. -OMISSIS- in data 11.4.2025 ai sensi dell'ordinanza sub A); C) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali e gli atti adottati all'esito delle riunioni del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza richiamati per relationem nel provvedimento sub A);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio, con nota congiunta del 24 marzo 2026, i difensori hanno dichiarato che non persisteva alcun interesse alla decisione nel merito, anche perché era venuta meno l'efficacia degli atti impugnati. Il TAR, richiamati gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85 c.p.a., ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: Ordinanza prefettizia recante divieto di stazionamento in una determinata zona e conseguente provvedimento di divieto di stazionamento e ordine di allontanamento notificato a una persona fisica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Prefetto della Provincia di Milano, valida dal 1° aprile al 30 settembre 2025, nonché il conseguente provvedimento della Polizia Ferroviaria recante divieto di stazionamento e ordine di allontanamento dalla zona individuata dall'ordinanza, oltre agli atti presupposti e consequenziali, inclusi i verbali e gli atti richiamati per relationem delle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Dal testo della sentenza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
"sopravvenuto difetto di interesse"
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, per il venir meno dell'interesse alla decisione, non sussiste più una concreta utilità derivante dalla pronuncia.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal Collegio quale disposizione applicabile alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati personali, il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della persona fisica ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali appartenenti a categorie particolari mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiari congiuntamente alle altre parti il venir meno dell'interesse alla decisione e gli atti impugnati abbiano comunque cessato di produrre effetti, sicché la sentenza non potrebbe procurare una concreta utilità.
- La cessazione dell'efficacia temporale dell'atto impugnato, accompagnata dall'assenza di un interesse residuo alla decisione, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, anziché una pronuncia di merito sulla legittimità dell'atto.
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