Cassazione Civile, Ordinanza n. 28770/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un secondo contratto di lavoro a tempo determinato stipulato tra una società di trasporto aereo e una lavoratrice. I giudici di merito hanno ritenuto nullo il termine apposto al secondo contratto, con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato dalla data indicata e condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha dedotto che la domanda della lavoratrice sarebbe stata inammissibile perché il rapporto si sarebbe risolto per mutuo consenso, valorizzando il tempo trascorso tra i contratti e l’azione giudiziaria; 2) ha denunciato violazione della disciplina sul contratto a termine, sostenendo che la causale fosse stata specificata per iscritto in modo adeguato e che i giudici di merito avessero errato nel ritenere generica la clausola; 3) ha contestato il mancato apprezzamento delle prove documentali e testimoniali che, a suo dire, avrebbero dimostrato l’effettività della causale del termine. La Corte d’appello aveva invece ritenuto che la prima clausola fosse sufficientemente specifica perché inserita nella fase iniziale di avvio dell’attività, mentre la riproposizione della stessa causale nel secondo contratto, a distanza di tempo e quasi senza soluzione di continuità, fosse generica e quindi invalidante.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la dedotta risoluzione per mutuo consenso attiene a un accertamento di merito non sindacabile in cassazione, salvo specifici vizi motivazionali nei limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, confermando che la clausola appositiva del termine deve indicare in modo circostanziato e puntuale le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive e che la valutazione della specificità spetta al giudice di merito; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva logicamente distinto tra il primo contratto, ritenuto sufficientemente specifico, e il secondo, giudicato generico per la mera ripetizione della medesima causale non più ancorata a elementi concreti dell’organizzazione aziendale. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non pertinente rispetto al decisum: la genericità della clausola è un vizio genetico che comporta la nullità del termine a prescindere dalla prova successiva dell’effettiva sussistenza in fatto delle condizioni addotte. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la risoluzione consensuale; la Corte non ne fa applicazione, ritenendo l’accertamento del mutuo consenso valutazione di merito.
art. 1418 c.c.
Invocato per sostenere la nullità/invalidità della domanda o del rapporto; non è il fulcro della decisione, che si concentra sulla nullità della clausola del termine.
art. 1419 c.c.
Richiamato nel primo motivo insieme agli altri articoli civilistici; non incide sull’esito perché il ricorso è respinto.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione all’onere della prova; la Corte osserva che la censura sul mancato esame delle prove è inconferente rispetto alla nullità genetica della clausola.
art. 1, comma 1, d.lgs. n. 368 del 2001
La clausola del termine è valida solo se le ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive risultano specificate per iscritto in modo circostanziato e puntuale.
art. 10 d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato nel secondo motivo; non emerge una specifica ratio autonoma nel testo, essendo il cuore della decisione l’art. 1 sul requisito di specificità.
art. 115 c.p.c.
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ravvisa vizi di valutazione delle prove idonei a sovvertire il giudizio di merito.
art. 116 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria; il motivo è ritenuto inammissibile/inconferente rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale delle censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per affermare che, fuori dai rigorosi limiti del vizio motivazionale, l’accertamento del mutuo consenso è insindacabile in cassazione.
art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per sottolineare la limitazione del sindacato di legittimità in presenza di doppia conforme.
art. 421 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo ritiene irrilevante rispetto al decisum sulla genericità della clausola.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato in relazione alla disciplina dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di contratti di lavoro a termine, la validità della clausola appositiva del termine richiede che le ragioni tecnico-produttive, organizzative o sostitutive siano specificate per iscritto in modo circostanziato e puntuale, così da consentire il controllo sulla loro effettività e sulla riferibilità della prestazione alla specifica esigenza indicata.
- La valutazione circa la specificità della causale e la sussistenza di un eventuale mutuo consenso allo scioglimento del rapporto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione логicamente coerente e non affetta da vizi dedotti nei ristretti limiti del sindacato di legittimità.
- La prova dell’effettiva esistenza in concreto delle esigenze aziendali addotte non sana, di per sé, la nullità del termine quando il vizio accertato è genetico e consiste nella genericità della clausola appositiva.
- La riproposizione della medesima causale a distanza di tempo, senza l’indicazione di elementi aziendali attuali e specifici che la rendano verificabile, può essere indice di genericità della clausola e quindi di invalidità del termine.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sulla ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito resta ulteriormente ristretto.
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