Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13001/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Sedda impugna la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza, tasso alcolemico 1,68 g/l) e che aveva negato sia la messa alla prova sia la sospensione condizionale della pena. Il ricorso articola due profili: 1) contestazione del rigetto dell'istanza di messa alla prova ritenendo errato considerare preclusivo un precedente per analogo reato che era stato estinto a seguito di patteggiamento con applicazione dell'art. 186, comma 9-bis C.d.S.; 2) violazione di legge in relazione agli artt. 167 c.p. e 186, comma 9-bis C.d.S., e deduzione che il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione in base agli artt. 157 e 161 c.p. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità che considera non ostativa la precedente estinzione ai fini della messa alla prova e della sospensione condizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è dichiarato estinto per prescrizione. La decisione è motivata dal fatto che sono spirati i termini di prescrizione previsti dagli artt. 157 e 161 c.p.; la Corte ritiene quindi superflua la valutazione dei motivi relativi alla messa alla prova e alla sospensione condizionale, pronunciandosi per l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza di merito.

Norme richiamate

  • art. 186 C.d.S.

    commi 2 lett. c), 2-bis, 2-sexies, 9-bis

    Sanziona la guida in stato di ebbrezza; il comma 9-bis prevede l'estinzione del reato in caso di positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilita. La giurisprudenza richiamata e la Cassazione indicano che tale estinzione non costituisce di per sé causa ostativa all'ammissione alla messa alla prova o alla concessione della sospensione condizionale.

  • art. 167 c.p.

    (sospensione condizionale della pena)

    Regola la sospensione condizionale della pena; la Corte ritiene che la negazione della sospensione basata su un reato estinto ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis C.d.S., non sia conforme alla giurisprudenza di legittimita che ammette la sospensione anche in presenza di tale estinzione.

  • art. 157 c.p.

    Indica i termini di prescrizione della pena; la Corte ha ritenuto che i termini previsti siano spirati nel caso concreto, determinando l'estinzione del reato.

  • art. 161 c.p.

    calcolo dei termini di prescrizione

    Norma sul decorso e sul calcolo dei termini di prescrizione; applicata insieme all'art. 157 per accertare lo spirare dei termini e la conseguente estinzione del reato.

  • Cass. Sez.4, n. 4526 del 3 febbraio 2016

    Giurisprudenza di legittimita richiamata dal ricorrente per sostenere che un precedente non costituisce causa ostativa all'ammissione alla messa alla prova.

  • Cass. Sez.4, n. 22078 del 20/02/2019 (Ghezzi)

    Principio affermato che la precedente condanna estinta a seguito del positivo espletamento dei lavori di pubblica utilita ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, non impedisce il riconoscimento della sospensione condizionale della pena con riguardo a altro reato giudicato separatamente.

Massime di principio

  • L'estinzione del reato prevista dall'art. 186, comma 9-bis C.d.S. per il positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilita non costituisce di per sé un precedente ostativo all'ammissione alla messa alla prova.
  • Analoga non ostativita vale ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena (art. 167 c.p.), secondo giurisprudenza consolidata.
  • Se risulta che i termini di prescrizione previsti dagli artt. 157 e 161 c.p. sono spirati, il reato deve essere dichiarato estinto e la sentenza di merito può essere annullata senza rinvio.
  • In casi simili è fondamentale verificare il decorso dei termini di prescrizione e richiamare la giurisprudenza di legittimita che ha già chiarito l'assenza di ostacoli derivanti dall'estinzione per lavori di pubblica utilita.
  • Quando la questione centrale riguarda l'estinzione per prescrizione, la Cassazione può pronunciarsi direttamente annullando senza rinvio se non sussistono profili che richiedano acquisizione di ulteriori elementi di fatto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.