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Sentenza

Sentenza del 17/12/2018 n. 2916 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - attività professionale specialistica - utilizzo di beni strumentali di elevato valore - necessità delle attrezzature - autonoma organizzazione - non sussiste - rimborso del tributo - è dovuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato escluso il presupposto impositivo dell’IRAP. L’utilizzo di beni strumentali anche di elevato valore non dimostra automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione quando tali beni sono necessari e indefettibili per lo svolgimento della specifica attività professionale. In assenza di collaboratori e di ulteriori elementi organizzativi significativi, il rimborso dell’IRAP è dovuto.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la propria attività professionale non fosse autonomamente organizzata, poiché svolta senza collaboratori e con l’impiego di attrezzature di elevato valore rese necessarie dalla specializzazione medica esercitata. La questione riguardava se il valore dei beni strumentali fosse sufficiente, da solo, a integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.

Norme richiamate

  • IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione

    L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è autonomamente organizzata. La valutazione deve essere concreta e rapportata alla natura della specifica professione, non basarsi esclusivamente sul valore dei beni strumentali utilizzati.

Massime di principio

  • Per i professionisti, l’impiego di beni strumentali costosi non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: occorre verificare se tali beni siano normali e necessari per l’attività esercitata.
  • L’autonoma organizzazione deve essere valutata in concreto considerando collaboratori, personale, struttura, capitali e mezzi eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della professione.
  • L’assenza di dipendenti o collaboratori costituisce un elemento favorevole all’esclusione dell’IRAP, anche se il professionista utilizza attrezzature di elevato valore.
  • Quanto più le attrezzature sono tecnicamente necessarie e direttamente collegate alla specializzazione professionale, tanto meno il loro valore individuale è idoneo a dimostrare, da solo, un’autonoma organizzazione.
  • Chi richiede il rimborso deve poter documentare l’assenza di una struttura organizzativa autonoma e la necessità professionale dei beni utilizzati.

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