Sentenza del 17/12/2018 n. 2916 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRAP - attività professionale specialistica - utilizzo di beni strumentali di elevato valore - necessità delle attrezzature - autonoma organizzazione - non sussiste - rimborso del tributo - è dovuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato escluso il presupposto impositivo dell’IRAP. L’utilizzo di beni strumentali anche di elevato valore non dimostra automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione quando tali beni sono necessari e indefettibili per lo svolgimento della specifica attività professionale. In assenza di collaboratori e di ulteriori elementi organizzativi significativi, il rimborso dell’IRAP è dovuto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la propria attività professionale non fosse autonomamente organizzata, poiché svolta senza collaboratori e con l’impiego di attrezzature di elevato valore rese necessarie dalla specializzazione medica esercitata. La questione riguardava se il valore dei beni strumentali fosse sufficiente, da solo, a integrare il presupposto dell’autonoma organizzazione ai fini IRAP.
Norme richiamate
IRAP e presupposto dell’autonoma organizzazione
L’IRAP è dovuta dal professionista solo quando l’attività è autonomamente organizzata. La valutazione deve essere concreta e rapportata alla natura della specifica professione, non basarsi esclusivamente sul valore dei beni strumentali utilizzati.
Massime di principio
- Per i professionisti, l’impiego di beni strumentali costosi non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP: occorre verificare se tali beni siano normali e necessari per l’attività esercitata.
- L’autonoma organizzazione deve essere valutata in concreto considerando collaboratori, personale, struttura, capitali e mezzi eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento della professione.
- L’assenza di dipendenti o collaboratori costituisce un elemento favorevole all’esclusione dell’IRAP, anche se il professionista utilizza attrezzature di elevato valore.
- Quanto più le attrezzature sono tecnicamente necessarie e direttamente collegate alla specializzazione professionale, tanto meno il loro valore individuale è idoneo a dimostrare, da solo, un’autonoma organizzazione.
- Chi richiede il rimborso deve poter documentare l’assenza di una struttura organizzativa autonoma e la necessità professionale dei beni utilizzati.
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