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Sentenza

Sentenza del 29/02/2016 n. 383 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Azioni cautelari e conservative - Iscrizione ipotecaria su beni che fanno parte del fondo patrimoniale ex art. 170 cod. civ. - Onere della prova per l'esclusione dell'iscrizione spetta al debitore - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia ha impugnato la sentenza della C.T.P. di Arezzo che aveva dichiarato illegittima l'iscrizione ipotecaria su un immobile conferito in un fondo patrimoniale. L'appellante ha sostenuto che l'art. 170 c.c. non prevede un'inopponibilità assoluta dei beni del fondo e che spettava al debitore dimostrare sia che i debiti fossero stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia che il creditore conoscesse tale estraneità. Ha inoltre rilevato che il fondo era stato costituito nel 2008, mentre i crediti risalivano al periodo 1991-1994.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha accolto l'appello di Equitalia e annullato la decisione della C.T.P. di Arezzo. Ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale è esclusa soltanto quando il debitore provi entrambe le condizioni previste dall'art. 170 c.c.: l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore. Poiché tale prova non era stata fornita, l'iscrizione ipotecaria è stata ritenuta legittima. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 167 del codice civile

    Ciascuno o ambedue i coniugi, o un terzo, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili, mobili registrati o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia.

    La norma disciplina la costituzione del fondo patrimoniale e la destinazione dei beni alla tutela dei bisogni della famiglia.

  • Art. 170 del codice civile

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La protezione dei beni del fondo non è assoluta. Il debitore deve provare sia che il debito è estraneo ai bisogni familiari sia che il creditore conosceva tale estraneità.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973

    La disposizione consente l'iscrizione dell'ipoteca da parte dell'agente della riscossione; tale iscrizione è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c. quando riguarda beni conferiti in un fondo patrimoniale.

  • Cassazione civile, sentenza n. 5385 del 5 marzo 2013

    Il coniuge o il terzo titolare del bene facente parte del fondo patrimoniale deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi dell'illegittimità dell'iscrizione, inclusi l'estraneità del debito ai bisogni della famiglia e la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore.

    Il principio della Cassazione attribuisce al debitore che contesta l'ipoteca l'onere di provare entrambe le condizioni che impediscono l'esecuzione o l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo.

Massime di principio

  • Il fondo patrimoniale non rende automaticamente impignorabili o non ipotecabili i beni che ne fanno parte.
  • Per contestare validamente un'iscrizione ipotecaria, il debitore deve dimostrare che il debito è stato contratto per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
  • Non basta provare l'estraneità del debito: occorre anche dimostrare che il creditore conosceva tale estraneità al momento dell'iscrizione.
  • L'onere probatorio grava sul debitore che chiede la cancellazione dell'ipoteca, anche quando il creditore è l'agente della riscossione.
  • In assenza di una prova concreta e documentata delle due condizioni previste dall'art. 170 c.c., l'iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale tende a essere considerata legittima.
  • La data di costituzione del fondo rispetto alla nascita dei debiti può essere rilevante nel valutare la posizione delle parti, ma non sostituisce la prova specifica richiesta dall'art. 170 c.c.

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