Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1723/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600738

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso, giudice del lavoro, che aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, notificata all’Amministrazione il 18 luglio 2025. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore annuo di € 500,00, con riferimento agli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato, e aveva disposto il pagamento della somma complessiva di € 500,00. La ricorrente ha evidenziato il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha quindi chiesto l’attivazione della Carta elettronica con accredito dell’importo dovuto, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, benché ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo accertati tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, costituiva titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ed era intervenuto il passaggio in giudicato, comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Il giudice ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 500,00, senza ulteriori accessori, poiché la somma non è stata qualificata come voce retributiva. È stato nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente, quale commissario ad acta. Il commissario dovrà provvedere, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, anche all’eventuale allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto ostative, in concreto, la già disposta nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e serialità del procedimento di attivazione della Carta elettronica, che coinvolge più uffici e soggetti, tra cui SO.GE.I. e CONSAP. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 339,00, oltre accessori, spese generali e restituzione del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    La norma consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando sia inadempiuto l’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale penalità di mora

    L’astreinte è astrattamente ammissibile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità, valutate in concreto dal giudice dell’ottemperanza.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo consente di procedere all’esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione e costituisce, nel caso deciso, un presupposto dell’azione di ottemperanza.

  • art. 479 c.p.c.

    La notifica della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a integrare la notificazione del titolo esecutivo; a seguito della modifica richiamata dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Il certificato attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario comprova, nel giudizio di ottemperanza, la definitività del titolo da eseguire.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

    La disposizione costituisce il riferimento normativo della Carta elettronica oggetto del titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    La disposizione è richiamata in relazione all’utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.

  • Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 giugno 2014, n. 15

    l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ... ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità ... quello ... della sussistenza di «altre ragioni ostative»

    Nei confronti dell’Amministrazione pubblica l’astreinte, pur astrattamente ammissibile, può essere negata anche per ulteriori ragioni ostative connesse alla specialità della posizione del debitore pubblico, alle difficoltà derivanti da vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di interessi pubblici.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione, purché siano comprovati il contenuto del titolo, il passaggio in giudicato e l’inadempimento dell’Amministrazione.
  • La notifica della sentenza costituente titolo esecutivo al domicilio digitale della pubblica amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato, consente di ritenere integrati i presupposti formali dell’azione di ottemperanza; il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni esclude che l’azione sia prematura.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia, anche disponendo gli atti contabili necessari all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma dovuta.
  • La mancanza di stanziamento specifico, l’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile l’adempimento.
  • La penalità di mora nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutate concretamente, connesse alla situazione della finanza pubblica, alla complessità organizzativa dell’adempimento, alla serialità del contenzioso e alla già disposta nomina di un commissario ad acta.
  • La somma riconosciuta in esecuzione di una pronuncia che ordina l’attivazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti non è qualificabile come voce retributiva e, pertanto, deve essere accreditata senza ulteriori accessori retributivi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimentoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.