Sentenza n. 1077/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento A) per quanto riguarda il RICORSO PRINCIPALE: - della determina n. 936 del 18.9.2025, recante l’aggiudicazione a De Vivo Energie s.r.l. della gara per l’assentimento della concessione demaniale marittima inerente l’attività di rifornimento di carburanti in Corso Europa n. 44; - di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi inclusi i verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 25.7.2025 e la nota del 25.9.2025; B) per quanto riguarda il RICORSO INCIDENTALE presentato dalla controinteressata il 2.12.2025: - della determina n. 936 del 18.9.2025 e dei verbali n. 1, n. 2 e n. 3 del 25.7.2025, nelle parti in cui Enilive s.p.a. è stata ammessa alla gara; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determina di aggiudicazione della concessione demaniale marittima per l'area destinata al rifornimento di carburanti, unitamente agli atti di gara
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, titolare uscente della concessione, ha contestato l'aggiudicazione alla controinteressata deducendo quattro motivi. Con il primo ha lamentato la violazione del disciplinare, della par condicio e i vizi di difetto di istruttoria, difetto di motivazione e travisamento, sostenendo che l'aggiudicataria avrebbe omesso di produrre il computo metrico estimativo richiesto a pena di esclusione, allegando soltanto preventivi di spesa. Con il secondo ha contestato la sostenibilità e l'attendibilità del piano economico-finanziario, ritenendo non dimostrato il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario nel quadriennio e rilevando l'asserita incompletezza delle voci di costo. Con il terzo ha dedotto che l'errata stima dei costi avrebbe comportato l'errata quantificazione della garanzia fideiussoria, parametrata al 2% dell'investimento. Con il quarto ha sostenuto che l'offerta dell'aggiudicataria fosse parziale e incongrua perché prevedeva l'ammodernamento di alcune componenti, anziché la ricostruzione integrale dell'impianto di distribuzione. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale escludente, impugnando l'ammissione della ricorrente principale alla gara.
La decisione
Il TAR ha applicato il criterio della ragione più liquida, ritenendo non necessario esaminare preliminarmente il ricorso incidentale escludente né le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti resistenti. Il ricorso principale è stato respinto. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità, poiché la ricorrente non aveva spiegato in concreto perché i preventivi non fossero equivalenti al computo metrico, avuto riguardo al loro contenuto, alla modestia delle lavorazioni e al carattere di massima del progetto richiesto. È stato comunque ritenuto infondato nel merito: in applicazione del principio di risultato, l'assenza della formale denominazione di computo metrico estimativo non impone l'esclusione quando la documentazione prodotta contenga elementi sufficientemente precisi per individuare natura ed entità delle lavorazioni, verificare la coerenza dei costi e valutare serietà e sostenibilità dell'offerta e del PEF. I preventivi allegati dall'aggiudicataria contenevano un elenco analitico delle opere ed erano quindi funzionalmente equipollenti al computo metrico richiesto. Il secondo motivo è stato respinto perché il PEF era corredato dall'attestazione di un professionista abilitato e prevedeva meccanismi per raggiungere l'equilibrio economico-finanziario nel quadriennio, mediante eventuale aumento delle tariffe o passaggio al self-service continuativo, oltre alla possibilità di assorbimento mediante indennizzo in caso di subentro. La contestazione fondata sull'assenza del computo metrico è stata superata per le medesime ragioni di equipollenza dei preventivi. Il terzo motivo è stato respinto perché l'investimento era stimato in 145.000 euro e la fideiussione di 5.000 euro risultava superiore al 2% dell'investimento, essendo idonea a garantire investimenti fino a 250.000 euro. Il quarto motivo è stato respinto perché dagli atti di gara risultava che la maggior parte delle strutture dell'impianto, inclusi manufatti e serbatoi, apparteneva al Demanio; il concessionario subentrante non doveva quindi ricostruire integralmente l'impianto, ma ammodernarlo e realizzare la pensilina. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il rigetto del ricorso principale aveva definitivamente consolidato l'aggiudicazione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in 2.000 euro per ciascuno, oltre maggiorazione per spese generali, CPA e IVA.
Norme richiamate
art. 18 Reg. cod. nav.
La domanda di rinnovo della concessione demaniale marittima è stata pubblicata ai fini della possibile presentazione di ulteriori manifestazioni di interesse e della conseguente valutazione comparativa.
principio di risultato
Nella selezione per l'affidamento di una concessione demaniale, la mancata utilizzazione della formale denominazione richiesta per un documento non determina automaticamente l'esclusione se la documentazione prodotta assolve sostanzialmente alla funzione prescritta e consente la verifica dell'offerta.
art. 12.1 del disciplinare
La garanzia fideiussoria deve essere parametrata al 2% dell'importo degli investimenti; nel caso concreto la garanzia di 5.000 euro è stata ritenuta superiore all'importo minimo dovuto rispetto a un investimento stimato in 145.000 euro.
art. 99 c.p.a.
Non applicato direttamente come disciplina della controversia; il riferimento alla ragione più liquida richiama, secondo la sentenza, precedenti dell'Adunanza plenaria sull'ordine di esame delle questioni.
Massime di principio
- In una procedura comparativa per l'affidamento di una concessione demaniale, l'omessa produzione di un documento con la formale denominazione prevista dalla lex specialis non comporta automaticamente l'esclusione quando altro documento prodotto assolva sostanzialmente alla medesima funzione e contenga dati sufficientemente analitici per verificare natura ed entità delle lavorazioni, coerenza dei costi, serietà dell'offerta e sostenibilità del piano economico-finanziario.
- L'equipollenza funzionale tra il documento formalmente richiesto e quello prodotto deve essere valutata in concreto, considerando il contenuto effettivo della documentazione, la semplicità e l'entità delle opere e il livello di progettazione richiesto dalla disciplina di gara.
- Un piano economico-finanziario non è inattendibile per il solo fatto che prospetti difficoltà iniziali nel recupero dell'investimento o preveda successive modifiche alle condizioni economiche del servizio, quando sia attestato da un professionista abilitato e individui strumenti coerenti per conseguire l'equilibrio economico-finanziario entro la durata della concessione.
- Quando le principali strutture dell'impianto oggetto di concessione appartengono al Demanio, l'offerta del concessionario subentrante può legittimamente prevedere l'ammodernamento delle strutture esistenti e la realizzazione delle opere necessarie, senza dover contemplare la ricostruzione integrale dell'impianto.
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