Sentenza del 29/11/2016 n. 6240 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SOSPENSIONE PROCESSO - TERMINE PER LA RIASSUNZIONE - PROVA DELLA TARDIVITÀ - Pregiudizialità - Sospensione del processo - Riassunzione del processo - Tempestività - Termine dalla cessazione del processo - Nessun onere di informazione su parti estranee.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza del termine per riassumere un processo sospeso in attesa della definizione di un altro processo pregiudicante. In particolare, si doveva stabilire se la parte del processo pregiudicato, non essendo parte anche del processo pregiudicante, avesse l'onere di informarsi autonomamente sull'esito definitivo di quest'ultimo e se la riassunzione fosse tardiva per il mancato rispetto del termine.
La decisione
È stato affermato che la parte estranea al processo pregiudicante non ha alcun obbligo di attivarsi per verificare se tale processo sia stato definito in via definitiva. Il termine per la riassunzione non può quindi essere considerato inutilmente decorso sulla sola base della conclusione del processo pregiudicante. Chi eccepisce la tardività deve provare che la parte riassumente abbia avuto, con qualsiasi modalità, effettiva conoscenza della definizione del processo pregiudicante. In mancanza di tale prova, l'eccezione di tardività non può essere accolta.
Norme richiamate
Norme processuali sulla sospensione e riassunzione del processo per pregiudizialità
Il termine per la riassunzione decorre dalla cessazione della causa di sospensione, ma nei confronti della parte che non era parte del processo pregiudicante la decorrenza richiede la prova che essa abbia avuto conoscenza della sua definizione.
Massime di principio
- La parte di un processo sospeso per pregiudizialità non ha un generale obbligo di monitorare un diverso processo al quale non partecipa.
- Chi eccepisce la tardività della riassunzione deve dimostrare non solo che il processo pregiudicante si è concluso, ma anche che la parte interessata ne abbia avuto conoscenza.
- La decorrenza del termine non può essere fondata su una conoscenza meramente presunta o sulla semplice possibilità astratta di informarsi.
- Quando la parte era estranea al processo pregiudicante, è necessaria una prova concreta della comunicazione o della conoscenza dell'evento che fa cessare la sospensione.
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare la data effettiva in cui la parte ha ricevuto notizia della definizione del processo pregiudicante, poiché da tale momento può dipendere la tempestività della riassunzione.
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