Sentenza n. 3269/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 4199/2024, depositata e resa pubblica il 09.04.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 39439/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 11.04.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 12.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 4199/2024, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione alla statuizione di condanna. L'Amministrazione si è costituita con un atto di stile, senza fornire chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell'allegato inadempimento, l'Amministrazione non avesse assolto l'onere di fornire elementi idonei a dimostrare la corretta esecuzione della sentenza, richiamando il principio sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice dell'ottemperanza ha affermato che il diritto riconosciuto dal giudicato e i relativi presupposti non sono più sindacabili in sede esecutiva. Ha quindi ordinato all'Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi previa richiesta della ricorrente e con termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata respinta la richiesta di astreinte, poiché il ritardo non è stato ritenuto di entità tale da giustificare la misura. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 250 euro oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; sulla base di tale disposizione il TAR ha ordinato l'esecuzione del giudicato e ha disposto la nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede il potere del giudice dell'ottemperanza di disporre una penalità di mora; nel caso concreto la richiesta di astreinte è stata respinta perché il ritardo dell'Amministrazione non è stato ritenuto sufficientemente grave.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, già riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
È stata richiamata dal giudice ordinario per riconoscere interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione del beneficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta formatosi il giudicato sul diritto del ricorrente e sui relativi presupposti, l'Amministrazione non può rimettere in discussione tali questioni, dovendo limitarsi a dare esecuzione alla statuizione giudiziale.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento di un obbligo risultante da un giudicato, l'Amministrazione deve fornire elementi concreti sulla corretta esecuzione; la costituzione con un mero atto di stile, priva di chiarimenti sull'adempimento, non è sufficiente.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile scadenza del termine e alla richiesta del ricorrente.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere disposta automaticamente per il solo ritardo nell'esecuzione, ma richiede una valutazione concreta dell'entità e della gravità dell'inerzia amministrativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 433/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 434/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 435/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 436/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 437/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 20 feb 2026Sentenza n. 438/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →