Ordinanza n. 13660/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., successivamente accolta dall’Ateneo
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nel giudizio principale, integrato da motivi aggiunti, la ricorrente aveva impugnato gli atti di una procedura selettiva universitaria per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, tra cui il decreto rettorale di approvazione degli atti, la graduatoria, i verbali della commissione, la nomina della commissione e gli ulteriori atti connessi. Nel corso del giudizio aveva presentato all’Università un’istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., dopo la formazione del silenzio-diniego sulla domanda di accesso del 26 febbraio 2026. L’Ateneo aveva notificato l’istanza ai controinteressati il 30 marzo 2026 e l’aveva accolta il 17 giugno 2026, delimitandone il contenuto. La ricorrente aveva quindi prospettato l’improcedibilità dell’istanza giudiziale per sopravvenuta carenza di interesse o la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza di accesso proposta in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., poiché l’Università aveva successivamente adottato un provvedimento di accoglimento dell’istanza amministrativa, sia pure perimetrandone il contenuto. La sopravvenienza non ha escluso la necessità di decidere sulle spese. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, fondato su un sommario apprezzamento dell’astratta fondatezza della domanda, ritenendo che essa sarebbe stata fondata poiché l’accesso era stato accordato solo dopo la proposizione dell’istanza giudiziale. L’ostensione tardiva non è stata considerata una ragione per compensare le spese, ma l’elemento causale che aveva determinato la necessità di ricorrere al giudice. L’Università è stata condannata a rifondere alla ricorrente euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato; le spese sono state compensate nei confronti delle altre parti intimate.
Norme richiamate
istanza di accesso agli atti in corso di causa
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, di un provvedimento che accoglie l’istanza di accesso determina la sopravvenuta carenza di interesse sull’istanza giudiziale proposta in corso di causa.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione dell’istanza di accesso in corso di causa ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., l’amministrazione accoglie l’istanza amministrativa, l’istanza giudiziale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei limiti dell’effettivo contenuto dell’ostensione accordata.
- La declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non esclude la pronuncia sulle spese, che devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, mediante una valutazione sommaria dell’astratta fondatezza della domanda.
- L’accoglimento tardivo dell’istanza di accesso, intervenuto solo dopo la proposizione dell’istanza giudiziale, fonda, in applicazione del principio di causalità, la condanna dell’amministrazione alle spese e non costituisce una ragione per la loro compensazione.
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