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Sentenza

Sentenza n. 11415/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento dei seguenti atti: A) il decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna UFFICIO VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari, prot. n. -OMISSIS-. -OMISSIS- del 24.07.2025, avente ad oggetto “le esclusioni con efficacia immediata, dell'aspirante -OMISSIS-, nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) (posto ADSS, Scuola di II grado”, comunicato con email in pari data; B) il decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna UFFICIO VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari, prot - -OMISSIS-15494.1.8.2025.h.12.12 del 01.08.2025, di ripubblicazione delle graduatorie provinciali integrate con gli elenchi aggiuntivi per il conferimento delle nomine finalizzate per l'a. s 2025/26 nella parte in cui non include nella graduatoria il ricorrente; C) l'ordinanza ministeriale 16 maggio 2024, n. 88, concernente “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, recante disciplina delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto valide per il biennio 2024/2026, nella parte in cui impone la produzione di copia del titolo dichiarato come requisito di ammissione qualora conseguito all'estero (art. 7, comma 12); D) qualsiasi altro atto premesso, connesso e consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente; e per l'accertamento del diritto del prof. -OMISSIS- a essere reinserito nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) (posto ADSS, Scuola di II grado, relativo al biennio 2024/2025 e 2025/2026);

Giustizia amministrativa202509641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalle GPS e successiva ripubblicazione delle graduatorie senza il ricorrente, nonché art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024 nella parte relativa all'obbligo di allegazione del titolo estero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente aspirante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva presentato domanda di inserimento nelle GPS per il biennio 2024/2025-2025/2026 e domanda per gli elenchi aggiuntivi, indicando quale titolo di accesso una specializzazione sul sostegno conseguita in Spagna. L'amministrazione lo escludeva perché non aveva allegato alla domanda copia del titolo estero, in applicazione dell'art. 7, comma 12, lett. a), dell'O.M. n. 88/2024; seguiva la cancellazione dalla graduatoria mediante decreto di ripubblicazione. Il ricorrente deduceva: violazione degli artt. 18 della l. n. 241/1990 e 43 del d.P.R. n. 445/2000, per mancata acquisizione d'ufficio della documentazione già nella disponibilità dell'amministrazione; violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024, censurato anche nella parte in cui imponeva la produzione del titolo estero; violazione del contraddittorio procedimentale e difetto di istruttoria. Il ricorrente evidenziava inoltre di avere già presentato, al medesimo Ministero e in data coeva o anteriore alle domande di inserimento, domanda di riconoscimento del titolo estero.

La decisione

Il TAR richiama il proprio precedente, non appellato, con il quale era già stato annullato l'art. 7, comma 12, dell'O.M. n. 88/2024 nella parte di interesse. Secondo il Collegio, gli artt. 18, comma 2, della l. n. 241/1990 e 43 del d.P.R. n. 445/2000 impongono alle amministrazioni di acquisire d'ufficio i documenti e le informazioni già posseduti dalla stessa amministrazione o da altre pubbliche amministrazioni, richiedendo all'interessato soltanto gli elementi necessari al reperimento. Poiché il docente aveva già presentato al Ministero domanda di riconoscimento del titolo estero, la documentazione era nella disponibilità dell'entità ministeriale procedente. L'ufficio scolastico territoriale, quale articolazione del Ministero, avrebbe dovuto acquisire direttamente il titolo o comunque non applicare una sanzione espulsiva per la mancata allegazione materiale del documento. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati nei limiti dell'interesse azionato e condanna del Ministero alla rifusione delle spese, liquidate in euro 1.500, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 2, l. 241/1990

    i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti

    L'amministrazione procedente non può onerare l'interessato della produzione di documenti già posseduti dalla stessa amministrazione o da altra pubblica amministrazione; può richiedere soltanto gli elementi indispensabili per reperirli.

  • art. 43 d.P.R. 445/2000

    le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato

    L'obbligo di acquisizione d'ufficio riguarda anche i dati e i documenti già nella disponibilità delle amministrazioni e impedisce di sanzionare l'interessato per la mancata allegazione di documentazione reperibile d'ufficio.

  • art. 7, comma 12, O.M. 16 maggio 2024, n. 88

    La previsione dell'obbligo di produrre copia del titolo conseguito all'estero non può essere applicata in modo da giustificare l'esclusione quando il titolo o la relativa documentazione siano già nella disponibilità dell'amministrazione procedente.

Massime di principio

  • Nelle procedure amministrative, l'amministrazione deve acquisire d'ufficio i documenti già in suo possesso o detenuti istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, potendo chiedere all'interessato soltanto gli elementi necessari per individuarli e reperirli.
  • Quando il candidato abbia già trasmesso alla medesima amministrazione la documentazione relativa a un titolo estero, la mancata allegazione materiale del documento a una successiva domanda non può giustificare l'esclusione dalla procedura selettiva o dalla graduatoria.
  • Un ufficio territoriale che costituisce articolazione della stessa amministrazione ministeriale deve considerare nella propria disponibilità i documenti già presentati al Ministero e non può applicare una sanzione espulsiva per la loro mancata reiterata produzione.
  • Una disposizione organizzativa o regolamentare che richieda l'allegazione di un documento non può essere interpretata o applicata in contrasto con gli obblighi di acquisizione d'ufficio previsti dagli artt. 18 della l. n. 241/1990 e 43 del d.P.R. n. 445/2000.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

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