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Ordinanza

Ordinanza n. 1552/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 169/2026, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202602759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che ha annullato la cancellazione del professionista dall'elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (amministrazione appellante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha appellato la sentenza con cui il TAR Veneto aveva annullato il provvedimento di cancellazione di un dottore commercialista dall'elenco dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità previsto dall'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997. La cancellazione era stata disposta per carenza del requisito soggettivo della permanenza nell'elenco, consistente nel controllo diretto dell'attività da parte dei soggetti indicati dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b), del d.P.R. n. 322/1998, con conseguente impossibilità di svolgere l'attività di assistenza fiscale tramite una società tra avvocati e commercialisti ai sensi dell'art. 4-bis della l. n. 247/2012. Il TAR aveva ritenuto che il requisito del diretto controllo, previsto dall'art. 23 del d.m. n. 164/1999, riguardasse soltanto l'esecuzione materiale delle attività tecniche di predisposizione delle dichiarazioni e di verifica documentale, senza incidere sull'organizzazione e sui processi decisionali della società. L'Agenzia ha contestato tale interpretazione, sostenendo che il visto di conformità costituisce una funzione di rilevanza pubblicistica, incidente sull'affidamento dell'Erario e sul corretto funzionamento del sistema di autoliquidazione delle imposte; di conseguenza, il diretto controllo dovrebbe essere assicurato anche mediante un assetto organizzativo idoneo a prevenire indebite ingerenze.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare una decisione definitiva sulla corretta interpretazione del requisito del diretto controllo. Ha ritenuto che la questione interpretativa prospettata dall'Agenzia richieda l'approfondimento proprio della fase di merito e che le esigenze cautelari siano adeguatamente tutelabili mediante la fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica. L'udienza di merito è stata fissata al 22 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, in presenza di esigenze cautelari, la sollecita fissazione dell'udienza di merito; la misura cautelare è stata accordata esclusivamente a tale fine.

  • art. 35 d.lgs. n. 241/1997

    Individua il visto di conformità, attività per il cui esercizio è previsto l'inserimento nell'apposito elenco.

  • art. 23 d.m. n. 164/1999

    Prevede il requisito del diretto controllo dell'attività, la cui portata — limitata alla materiale esecuzione tecnica oppure estesa all'assetto organizzativo e decisionale della struttura — è oggetto dell'appello e non è stata definita in questa fase cautelare.

  • art. 3, comma 3, lettere a) e b), d.P.R. n. 322/1998

    Individua i soggetti ai quali deve riferirsi il requisito del controllo diretto dell'attività.

  • art. 4-bis l. n. 247/2012

    Richiamato in relazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale tramite società tra avvocati e commercialisti.

Massime di principio

  • Quando una misura cautelare in appello è richiesta contro una sentenza che ha accolto il ricorso di primo grado, il Consiglio di Stato può accordarla ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., qualora la questione necessiti di approfondimento incompatibile con una definizione sommaria e le esigenze cautelari risultino adeguatamente tutelabili dalla rapida trattazione del merito.
  • La portata di un requisito di diretto controllo previsto per l'esercizio di un'attività di rilevanza pubblicistica non può essere definita, in assenza di adeguato approfondimento, limitandosi alla sola esecuzione materiale delle attività tecniche, quando sia controverso se il requisito debba estendersi anche all'assetto organizzativo e decisionale della struttura attraverso cui l'attività è svolta.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieTutela cautelare
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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