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Sentenza

Sentenza n. 1221/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 40/2024 pubbl. il 10/01/2024 RG n. 3775/2023 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506930

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ex art. 114, comma 3, c.p.a. lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, relativamente all’anno scolastico 2022/2023. La domanda di ottemperanza riguardava esclusivamente l’attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale dell’Amministrazione il 15 marzo 2024; il ricorso per ottemperanza era stato notificato e depositato l’11 giugno 2025. La ricorrente ha quindi dedotto l’inottemperanza, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti le condizioni dell’azione di ottemperanza, rilevando la corretta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la notifica del titolo esecutivo e la proposizione del ricorso. Nel merito, poiché non era controverso che la sentenza fosse rimasta ineseguita, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica spettante per l’importo riconosciuto, entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente per materia, con facoltà di delega, attribuendogli ulteriori 60 giorni per compiere gli atti necessari e precisando che non è dovuto alcun compenso per tale attività, in quanto ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza alla sentenza passata in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, il cui diritto era stato riconosciuto dal giudice ordinario.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione prima della proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando sia pacifica la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che riconosce una prestazione amministrativa dovuta, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine perentorio.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nel dirigente dell’Amministrazione competente per materia e attribuendogli il potere di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato, anche con facoltà di delega.
  • L’attività del commissario ad acta svolta dal dirigente pubblico nell’ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso autonomo quando rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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