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Sentenza

Sentenza del 08/07/2016 n. 13976 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che l’Ufficio avesse applicato i parametri in modo automatico, senza considerare le caratteristiche concrete della sua attività economica e senza valutare adeguatamente le giustificazioni fornite sul mancato o ritardato incasso di alcuni compensi. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 2697 c.c., contestando lo spostamento su di lui dell’onere di provare le ragioni dello scostamento. Con il secondo ha denunciato la violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la motivazione dell’accertamento non potesse fondarsi sulla sola applicazione dei parametri. Con il terzo motivo ha contestato la valutazione delle prove relative agli importi incassati o non incassati nel 1999.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi e dichiarato inammissibile il terzo. Ha affermato che l’accertamento mediante parametri o studi di settore costituisce una presunzione semplice, la cui idoneità probatoria si consolida attraverso il contraddittorio obbligatorio con il contribuente. Nel caso concreto il contraddittorio si era svolto e la CTR aveva accertato che l’Ufficio aveva esaminato le giustificazioni del contribuente; pertanto l’accertamento parametrico era sufficiente a fondare la pretesa e spettava al contribuente fornire una controprova adeguata. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove, non consentita nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 5.250,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento; chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

    La Corte ha ritenuto che, dopo lo svolgimento del contraddittorio e la validazione dell’accertamento parametrico come presunzione sufficiente, l’onere della prova contraria si sposti sul contribuente.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973

    La disposizione disciplina l’accertamento analitico-induttivo dei redditi. Nel caso esaminato, l’applicazione dei parametri, integrata dal contraddittorio con il contribuente, è stata ritenuta idonea a sostenere la rettifica senza necessità di ulteriori elementi estranei agli standard.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile

    Il vizio motivazionale in Cassazione riguarda l’omesso o insufficiente esame di un punto decisivo, ma non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dal giudice di merito.

  • Cass., Sezioni Unite, 18 dicembre 2009, n. 26635

    Gli standardizzati parametri e studi di settore costituiscono presunzioni semplici; la loro gravità, precisione e concordanza derivano dal contraddittorio obbligatorio e dalla motivazione dell’Ufficio sulle ragioni per cui le osservazioni del contribuente siano state accolte o respinte.

  • Cass. 15 maggio 2013, n. 11633

    Conferma i principi delle Sezioni Unite sulla necessità del contraddittorio e sulla possibilità per il contribuente di fornire ampia prova contraria, anche mediante presunzioni semplici.

Massime di principio

  • L’applicazione di parametri o studi di settore non è automaticamente illegittima: una volta instaurato il contraddittorio, l’accertamento può costituire una presunzione sufficiente a sostenere la pretesa tributaria.
  • L’Ufficio deve attivare il contraddittorio e indicare nella motivazione dell’avviso le ragioni per cui accoglie o respinge le spiegazioni del contribuente; se tali adempimenti risultano rispettati, l’onere della prova contraria ricade normalmente sul contribuente.
  • Il contribuente deve documentare in modo puntuale le peculiarità dell’attività, i periodi di incasso, i costi sostenuti e ogni altro elemento idoneo a dimostrare che lo standard non rappresenta la situazione concreta.
  • Nel giudizio di Cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti: occorre denunciare uno specifico errore di diritto o un effettivo omesso esame di un fatto decisivo.
  • Le contestazioni sul principio di cassa o sulla competenza devono essere coerenti e supportate da documentazione; non è sufficiente allegare genericamente il ritardo negli incassi senza dimostrare gli importi, le date e la loro effettiva rilevanza.

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