Sentenza n. 5534/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio - inadempimento, serbato dal Comune di Forio (NA) sull’istanza in autotutela avente ad oggetto “Revoca della concessione demaniale marittima n. 6761/DE – del 01.10.1997, fino alla n. 7/DE del 27.10.2024 e della Concessione n. registro 6/DE del 24.09.2012, ex art. 42 del Codice della navigazione, rilasciate dal Comune di Forio (NA) su false dichiarazioni e presentazione di documentazione falsa da parte del Concessionario “La Sorgente Bar-Ristorante S.n.c. di Castaldi Salvatore e Polito Marco”” prodotta dalla Dott.ssa Ilona Kravtsiv in data 11.04.2025 ed acquisita al prot. comunale n. 15488 del 11.04.2025 e tesa all’adozione da parte dell’amministrazione comunale di tutti gli atti necessari a ripristinare la legalità violata, nonché per l’accertamento dell’obbligo di conclusione del procedimento, e per la nomina di un commissario ad acta – in funzione sostitutoria - per l’ipotesi di ulteriore inerzia da parte dell’amministrazione comunale resistente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune di Forio sull’istanza dell’11 aprile 2025 diretta alla revoca o all’annullamento in autotutela delle concessioni demaniali rilasciate alla società La Sorgente dal 1997 al 2024 e della concessione n. 6/DE del 24 settembre 2012
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria di un fondo a Forio, tramite il proprio procuratore, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio del Comune sull’istanza dell’11 aprile 2025, con la quale aveva sollecitato la revoca o l’annullamento in autotutela di concessioni demaniali rilasciate alla società La Sorgente e l’adozione degli atti necessari a tutelare la proprietà. Ha dedotto violazione degli artt. 31 e 117 c.p.a. e della l. 241/1990, violazione del giusto procedimento, contraddittorietà e illogicità, sostenendo che il Comune non avesse concluso il procedimento nonostante la nota del 9 maggio 2025, con cui aveva comunicato l’avvio di un’istruttoria. Il Comune e la società controinteressata hanno eccepito l’inammissibilità per mancanza di un obbligo di provvedere su un’istanza di autotutela e per violazione del giudicato e del ne bis in idem. Hanno richiamato la sentenza del TAR Campania n. 7661/2021, passata in giudicato, che aveva dichiarato irricevibile l’impugnazione della concessione e inammissibile quella del precedente diniego di autotutela; secondo le controparti, l’istanza attuale riproponeva le medesime contestazioni già esaminate.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha anzitutto escluso che sussistesse un obbligo del Comune di provvedere sull’istanza di autotutela, rilevando che la nota del 9 maggio 2025 si limitava a comunicare l’avvio di accertamenti per verificare se tale obbligo esistesse e non esprimeva la volontà di concludere il procedimento, sicché non configurava un autovincolo. Ha inoltre ritenuto la pretesa coperta dal giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 7661/2021: la nuova istanza reiterava le argomentazioni già dedotte dal dante causa della ricorrente e il rito del silenzio non poteva essere utilizzato per ottenere una nuova risposta sulla richiesta di autotutela relativa alla concessione già oggetto del precedente giudizio. Spese a carico della ricorrente: euro 1.500 ciascuno in favore del Comune e della società controinteressata, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 d.lgs. 104/2010
Trattandosi di istanza di autotutela, non sussiste, secondo costante giurisprudenza, un obbligo di provvedere in capo al Comune.
Il rito avverso il silenzio presuppone un obbligo dell’amministrazione di provvedere; tale obbligo non sorge per la mera presentazione di un’istanza di autotutela.
l. 241/1990
Né tale obbligo può farsi sorgere da un asserito autovincolo, come vorrebbe parte ricorrente, derivante dalla nota del 9.5.2025, nella quale si legge unicamente che: “si è avviata l'istruttoria tesa ad accertare la veridicità di quanto ivi affermato”.
La comunicazione dell’avvio di accertamenti istruttori, senza l’enunciazione della volontà di provvedere sull’istanza di autotutela, non crea un autovincolo né un obbligo di concludere il procedimento.
Massime di principio
- La mera presentazione di un’istanza di autotutela non fa sorgere, di per sé, un obbligo della pubblica amministrazione di provvedere; in mancanza di tale obbligo non è esperibile l’azione avverso il silenzio.
- La comunicazione dell’avvio di accertamenti diretti a verificare se sussista un obbligo di provvedere non costituisce un autovincolo, se l’amministrazione non manifesta la volontà di concludere il procedimento con una decisione sull’istanza.
- Il rito avverso il silenzio non può essere utilizzato per reiterare una pretesa di autotutela già esaminata nell’ambito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato, riproponendo le medesime contestazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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