Sentenza del 16/05/2017 n. 1259 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi di capitale - Altri interessi dall'impiego di capitali - Interessi compresi nella somma ricevuta dal lavoratore, aderente alla P.I.A. (previdenza integrativa aziendale) - Vanno tassati con l'aliquota del 12,5% anziché con l'aliquota del 34,52%.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente sosteneva che la somma liquidata dal datore di lavoro a titolo di conversione del trattamento pensionistico integrativo aziendale comprendesse, oltre alla sorte capitale, anche un rendimento finanziario. Per tale componente chiedeva l'applicazione della ritenuta del 12,5%, prevista per i redditi derivanti da rendite e impieghi di capitale, anziché dell'aliquota del 34,52% applicata dall'Amministrazione. La distinzione dipendeva anche dal periodo di maturazione delle somme: fino al 31 dicembre 2000 la sorte capitale doveva essere assoggettata a tassazione separata, mentre il rendimento doveva essere tassato al 12,5%; dal 1 gennaio 2001, invece, l'intera prestazione doveva seguire il regime della tassazione separata.
La decisione
La Corte ha accolto il principio secondo cui, per gli iscritti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 124 del 1993 a un fondo previdenziale complementare aziendale a capitalizzazione e con causa previdenziale prevalente, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 devono essere distinti. La sorte capitale è soggetta a tassazione separata, mentre la componente qualificabile come rendimento è assoggettata alla ritenuta del 12,5%. Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata. Ne consegue che la tassazione al 34,52% non può essere applicata indistintamente anche agli interessi o rendimenti maturati fino al 31 dicembre 2000.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16, comma 1, lett. a), e 17
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile alla sorte capitale delle prestazioni previdenziali e, per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, all'intera prestazione erogata in forma di capitale.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
La disposizione è applicabile alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento finanziario maturato nell'ambito della previdenza complementare, limitatamente agli importi maturati fino al 31 dicembre 2000.
D.lgs. 21 aprile 1993, n. 124
La data di entrata in vigore della disciplina rileva per individuare il regime fiscale delle prestazioni dei fondi previdenziali complementari cui il lavoratore era già iscritto.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 22 giugno 2011, n. 13642
Ha stabilito il criterio di separazione tra sorte capitale e rendimento nelle prestazioni in capitale dei fondi previdenziali complementari aziendali, criterio successivamente richiamato dalla giurisprudenza.
Cassazione, sentenza 20 marzo 2015, n. 5614
Ha confermato l'orientamento secondo cui il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000 è soggetto alla ritenuta del 12,5%, mentre la sorte capitale segue la tassazione separata; per le somme maturate dal 1 gennaio 2001 opera integralmente la tassazione separata.
Massime di principio
- Nelle prestazioni previdenziali complementari liquidate in forma di capitale occorre distinguere la sorte capitale dal rendimento finanziario, senza applicare automaticamente un'unica aliquota all'intera somma.
- Per gli iscritti a fondi aziendali anteriori al d.lgs. n. 124 del 1993, il rendimento maturato fino al 31 dicembre 2000 può beneficiare della ritenuta del 12,5%, mentre la sorte capitale è soggetta a tassazione separata.
- Per gli importi maturati dal 1 gennaio 2001, la prestazione è generalmente assoggettata integralmente al regime della tassazione separata previsto dal TUIR.
- La corretta tassazione richiede l'individuazione analitica del periodo di maturazione e della natura delle singole componenti della prestazione, sulla base della documentazione del fondo o del datore di lavoro.
- In caso di tassazione indistinta dell'intera prestazione con un'aliquota ordinaria o separata più elevata, il contribuente può contestare l'imposizione chiedendo il riconoscimento del diverso trattamento fiscale previsto per la componente di rendimento.
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