Sentenza n. 1648/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, riferita a opere contestate con ordinanza di demolizione del 29 giugno 2023
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego del 13 ottobre 2025, preceduto dal preavviso del 22 settembre 2025, relativo alla sanatoria di una struttura destinata a sala ristorante, un pergolato con copertura in PVC, un locale per cella frigorifera, una scala esterna in ferro e una canna fumaria, contestati con ordinanza di demolizione n. 162/2023. Hanno dedotto che la domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 sarebbe presentabile anche oltre i 90 giorni assegnati per la demolizione, finché non siano irrogate le sanzioni; difetto di istruttoria e abuso della discrezionalità, perché la continuità e l’unitarietà delle opere sarebbero state desunte da fotografie anziché da accertamenti tecnici, in contrasto con le attestazioni prodotte; erronea qualificazione delle opere come stabili e non precarie, con carenza di motivazione; insussistenza dell’ampliamento volumetrico e, di conseguenza, delle contestazioni su distanze, parcheggi e preclusione alla sanatoria paesaggistica; mancata adeguata verifica della ricaduta dell’area nella fascia di rispetto di 150 metri dalle acque pubbliche; motivazione generica sulla difformità della canna fumaria; infine, violazione procedimentale per il mancato ricorso al soccorso istruttorio rispetto a carenze documentali ritenute sanabili.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la domanda fosse stata presentata dopo il decorso dei 90 giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione. In base agli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001, per gli abusi realizzati senza permesso di costruire o in totale difformità, il decorso del termine di cui all’art. 31, comma 3, comporta l’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale e fa venir meno la legittimazione a chiedere l’accertamento di conformità; la previsione dell’art. 36 relativa all’irrogazione delle sanzioni riguarda invece i distinti casi di ristrutturazione edilizia per i quali, non essendo possibile ripristinare lo stato originario, è prevista una sanzione pecuniaria. Ha inoltre escluso che le opere contestate fossero precarie o temporanee, qualificandole come immobili stabili integralmente abusivi. Tale valutazione è stata sufficiente a confermare il diniego; le ulteriori censure su istruttoria, motivazione, vincolo paesaggistico, distanze, parcheggi, canna fumaria e soccorso istruttorio non sono state autonomamente esaminate. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La richiesta di sanatoria respinta con il provvedimento impugnato risulta depositata trascorsi novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza di demolizione.
Il decorso dei novanta giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione determina, nel caso di specie, l’acquisizione dell’abuso al patrimonio comunale e preclude la presentazione della domanda di sanatoria.
art. 36 d.P.R. 380/2001
una lettura letterale e sistematica dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, esaminato in rapporto, in particolare, agli artt. 10, 33 comma 1 e 2, 31 commi 3, 4 e 4 bis, conduce a ritenere che in caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell’opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità, diversa dalla ristrutturazione, non sussista più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01, atteso che il riferimento alternativo, riportato in tale ultimo articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative piuttosto che al termine stabilito dal responsabile dell’ufficio comunale per la eliminazione degli interventi di ristrutturazione, quale termine ultimo di legittimazione a presentare tale istanza da parte del proprietario dell’opera ovvero del responsabile dell’abuso, attiene ai soli distinti casi di ristrutturazione ex art. 10 comma 1 del TUE, per i quali sia impossibile ripristinare l’originario stato dell’immobile e si imponga quindi, in sostituzione, ex art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/01, la comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria
Per gli abusi senza permesso di costruire o in totale difformità, una volta decorsi i 90 giorni e intervenuta l’acquisizione al patrimonio comunale, non è più possibile presentare l’istanza ex art. 36. Il riferimento alternativo all’irrogazione delle sanzioni riguarda gli interventi di ristrutturazione per i quali il ripristino non sia possibile e si applichi la sanzione pecuniaria.
art. 10 d.P.R. 380/2001
una lettura letterale e sistematica dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, esaminato in rapporto, in particolare, agli artt. 10, 33 comma 1 e 2, 31 commi 3, 4 e 4 bis, conduce a ritenere che in caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell’opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità, diversa dalla ristrutturazione, non sussista più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01, atteso che il riferimento alternativo, riportato in tale ultimo articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative piuttosto che al termine stabilito dal responsabile dell’ufficio comunale per la eliminazione degli interventi di ristrutturazione, quale termine ultimo di legittimazione a presentare tale istanza da parte del proprietario dell’opera ovvero del responsabile dell’abuso, attiene ai soli distinti casi di ristrutturazione ex art. 10 comma 1 del TUE, per i quali sia impossibile ripristinare l’originario stato dell’immobile e si imponga quindi, in sostituzione, ex art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/01, la comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria
Il riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 10 delimita l’applicazione del termine alternativo collegato all’irrogazione della sanzione pecuniaria ai casi in cui il ripristino dello stato originario non sia possibile.
art. 33, commi 1 e 2, d.P.R. 380/2001
una lettura letterale e sistematica dell’art. 36 del D.P.R. 380/01, esaminato in rapporto, in particolare, agli artt. 10, 33 comma 1 e 2, 31 commi 3, 4 e 4 bis, conduce a ritenere che in caso di decorso di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione comunale e quindi di acquisizione al patrimonio dell’opera abusiva realizzata senza permesso di costruire o in totale difformità, diversa dalla ristrutturazione, non sussista più la legittimazione a presentare la domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/01, atteso che il riferimento alternativo, riportato in tale ultimo articolo, alla comminazione di sanzioni amministrative piuttosto che al termine stabilito dal responsabile dell’ufficio comunale per la eliminazione degli interventi di ristrutturazione, quale termine ultimo di legittimazione a presentare tale istanza da parte del proprietario dell’opera ovvero del responsabile dell’abuso, attiene ai soli distinti casi di ristrutturazione ex art. 10 comma 1 del TUE, per i quali sia impossibile ripristinare l’originario stato dell’immobile e si imponga quindi, in sostituzione, ex art. 33 comma 2 del D.P.R. 380/01, la comminazione di sanzione amministrativa pecuniaria
Per gli interventi di ristrutturazione per i quali non sia possibile il ripristino, la sanzione pecuniaria sostitutiva costituisce il riferimento temporale alternativo contemplato dall’art. 36 per la presentazione dell’istanza di sanatoria.
art. 10-bis l. 241/1990
Con comunicazione prot. n. 38328 del 22 settembre 2025, il Comune notificava ai ricorrenti il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, rilevando che il dehor realizzato non avrebbe rispettato le specifiche costruttive e di temporaneità previste dal regolamento comunale per simili strutture
La disposizione è menzionata per identificare il preavviso di diniego, ma la sentenza non ne ricava né applica una regola interpretativa.
Massime di principio
- Per un abuso edilizio realizzato senza permesso di costruire o in totale difformità, diverso da un intervento di ristrutturazione soggetto alla sanzione pecuniaria sostitutiva, la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non è più proponibile dopo il decorso di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione, termine al cui spirare consegue l’acquisizione dell’opera al patrimonio comunale.
- Il riferimento dell’art. 36 d.P.R. 380/2001 all’irrogazione delle sanzioni amministrative come termine alternativo per presentare la sanatoria concerne i casi di ristrutturazione edilizia per i quali sia impossibile ripristinare lo stato originario e trovi applicazione la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001.
- Opere edilizie realizzate con strutture e materiali stabili, integrate nell’immobile e funzionalmente destinate all’attività commerciale non sono qualificabili come precarie o temporanee ai fini della sanatoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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