Cassazione Penale, Sentenza n. 03176/2026 del 26/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduce violazione di legge e vizio della motivazione per mancato confronto del Tribunale con le deduzioni difensive in sede di riesame: si lamenta la nullità del decreto del GIP per illegittimo procedimento acquisitivo dei beni, l'assenza del fumus commissi delicti, l'inefficacia del sequestro sulle tre SIM per mancata convalida nei termini dell'art. 321, comma 3-bis c.p.p., la mancata applicazione dell'art. 252 c.p.p. (beni non rinvenuti a seguito di perquisizione), la violazione dei principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità (art. 275 c.p.p.), la distinzione tra scheda SIM/memoria del telefono/cloud e la conseguente non pertinenza delle SIM al reato, la mancanza dei presupposti per il sequestro d'urgenza e del periculum, la carenza di motivazione circa le modalità di acquisizione e l'utilità probatoria dei dati estratti dai dispositivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato solo con riferimento al sequestro delle tre SIM card: ha annullato l'ordinanza limitatamente a quelle SIM e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 324, comma 5 c.p.p. Per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, quanto ai telefoni sequestrati, il Tribunale avesse compiuto una autonoma e adeguata valutazione del fumus e del periculum, con motivazione sufficiente in ordine alla pertinenza dei telefoni al reato (contenuti nei telefoni o nel cloud connesso) e al concreto pericolo di ulteriore diffusione. Tuttavia la decisione impugnata non ha dato alcuna risposta motivata e specifica circa la necessità e proporzionalità del vincolo reale sulle tre SIM card e sulle ragioni per non adottare misure meno invasive o per limitare l'apprensione a parti effettivamente pertinenti; tale omissione ha costituito vizio meritevole di annullamento. Altre censure (presunta illegittimità della perquisizione, mancata convalida entro 48 ore) sono state ritenute infondate o non sindacabili in cassazione: la mancata convalida temporale non impedisce l'imposizione ex nunc del vincolo reale e l'eventuale illegittimità della perquisizione non annulla automaticamente il sequestro quando gli oggetti costituiscono corpo o pertinenti del reato. In sintesi: accoglimento parziale (SIM), resto inammissibile.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Limita il sindacato di legittimità in Cassazione sulle ordinanze di sequestro ai soli profili di violazione di legge o a vizi motivazionali talmente gravi da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante; in pratica la Corte controlla la legalità e la minimalità della motivazione, non riesamina i fatti ove la motivazione sia congrua.
art. 275 cod. proc. pen.
Principi di adeguatezza, proporzionalità e gradualità delle misure cautelari personali che, per analogia e in funzione della ragionevolezza, si applicano anche alle misure reali imponendo la motivazione sulla necessità della misura e sulla impossibilità di misure meno invasive.
art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Prevede il termine di 48 ore per la convalida del sequestro d'urgenza; la giurisprudenza indica che la mancata convalida nei termini non preclude al giudice la possibilità di imporre successivamente il vincolo reale con efficacia ex nunc.
art. 252 cod. proc. pen.
Disciplina la perquisizione; tuttavia la Corte ricorda che l'eventuale illegittimità della perquisizione non inficia automaticamente il sequestro se gli oggetti acquisiti costituiscono corpo o pertinenti del reato e sono acquisibili.
art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la competenza per il nuovo giudizio in caso di annullamento: la decisione è stata rinviata al Tribunale di Napoli per nuovo esame ai sensi di tale disposizione.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità in Cassazione sulle ordinanze di sequestro è limitato: vanno dedotte specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali radicali; non è luogo per un nuovo esame fattuale se la motivazione del giudice di merito risulta congrua.
- Il giudice che dispone o conferma un sequestro deve motivare specificamente la pertinenza del bene al reato e la necessità della misura, spiegando perché non siano possibili misure meno invasive (principio di proporzionalitÃ/residualitÃ). La mancanza di tale motivazione può determinare l'annullamento limitato della misura.
- La mancata convalida del sequestro d'urgenza nei termini delle 48 ore non esclude la possibilità per il giudice di imporre successivamente il vincolo reale con efficacia ex nunc; pertanto la sola violazione formale di tale termine non garantisce automaticamente l'illegittimità del vincolo.
- L'illegittimità di una perquisizione non comporta necessariamente l'annullamento del sequestro se i beni rinvenuti costituiscono corpo del reato o pertinenti acquisibili; la valutazione sull'acquisibilità e sui divieti probatori spetta al giudice di merito e può essere scrutinata in cassazione solo in presenza di violazione di legge.
- Per impugnare con successo omissioni motivazionali occorre che la difesa in riesame indichi con chiarezza quali sono i punti decisivi omessi, allegando l'elemento indiziario dirimente e spiegando perché sia decisivo alla luce della cognizione limitata del riesame.
- In concreto, quando si contestano misure su elementi 'minori' (es. SIM), va insistito sul principio di adeguatezza/proporzionalità e richiesto al giudice di esprimersi specificamente sull'utilità investigativa delle singole componenti (SIM vs memoria interna vs cloud) e su possibili limitazioni del vincolo.
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