Sentenza n. 4532/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della deliberazione della Giunta del Comune di Santa Marinella n. 115 del 22 maggio 2025, pubblicata, in pari data, per 15 giorni, sull’albo pretorio online del sito web comunale, recante in oggetto “progetto esecutivo per lavori di messa in sicurezza da rischio idraulico del Fosso Valle Semplice approvato con d.g.c. n. 47 del 1° marzo 2023 - Approvazione nuovi tipi progettuali senza variazione di spesa - CUP D54H20000560001”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione della Giunta del Comune di Santa Marinella che ha approvato nuovi tipi progettuali per la variante tecnica dei lavori di sistemazione idraulica del Fosso Valle Semplice, senza variazione di spesa
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione comunale sostenendo che il Comune le avrebbe addossato i costi della variante tecnica, benché essa non si fosse opposta al progetto originario. Ha quindi dedotto l’irragionevolezza dell’atto. Il Comune ha eccepito, in via pregiudiziale, l’irricevibilità del ricorso per tardiva notificazione e deposito rispetto ai termini dell’art. 119 c.p.a., nonché l’inammissibilità per carenza di interesse ad agire e genericità dei motivi; nel merito ha chiesto il rigetto.
La decisione
Il TAR, applicando il principio della ragione più liquida, ha esaminato prioritariamente l’eccezione di inammissibilità per originaria carenza di interesse, assorbendo quella di irricevibilità. Ha rilevato che dalla deliberazione impugnata non emerge alcun addebito alla ricorrente dei costi della variante o dell’opera pubblica. L’atto indica invece che il Comune avrebbe reperito € 719.304,31 mediante la finanza di scopo prevista dall’allegato 3 del decreto interministeriale 23 febbraio 2021. La stessa amministrazione ha confermato che i lavori non incidono sulla sfera giuridica della ricorrente. Mancando quindi un’incisione attuale e concreta nella posizione della società, il ricorso è stato dichiarato inammissibile per originaria carenza di interesse ad agire. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 119 c.p.a.
Il Comune ha richiamato i termini processuali speciali, deducendo la tardività del ricorso; la relativa eccezione è stata assorbita e non decisa dal TAR.
art. 73 c.p.a.
i lavori previsti dall’appalto per l’intervento di sistemazione idraulica del Fosso Valle Semplice – CUP: D54H20000560001, sono lavori necessari, di interesse per la collettività e la sicurezza pubblica, che non vanno ad incidere in alcun modo sulla sfera giuridica della Ricorrente
La memoria depositata ai sensi dell’art. 73 c.p.a. è stata valorizzata quale conferma della mancanza di un’incidenza dell’intervento sulla posizione giuridica della ricorrente.
art. 49 d.P.R. 327/2001
La disposizione è richiamata nella ricostruzione dei fatti quale base dell’ordinanza comunale di occupazione temporanea delle aree strumentali ai lavori; non è oggetto di autonoma decisione.
Massime di principio
- L’interesse a ricorrere deve essere concreto, attuale e collegato a un’effettiva incidenza dell’atto impugnato sulla sfera giuridica del ricorrente; il ricorso è inammissibile quando l’interesse dedotto si fonda su un presupposto che non trova riscontro nel contenuto dell’atto.
- Non sussiste interesse ad impugnare una variante progettuale di un’opera pubblica quando il provvedimento non pone a carico del ricorrente i relativi costi né incide altrimenti sulla sua posizione giuridica.
- Il giudice amministrativo può esaminare prioritariamente, secondo il principio della ragione più liquida, un’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, assorbendo l’esame di una distinta eccezione di irricevibilità.
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