Sentenza n. 3108/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n.31 del 28.1.2025, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Varese.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Varese, Giudice del Lavoro, che aveva riconosciuto 500 euro di carta del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale di Varese, notificata al Ministero il 2 aprile 2025 e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto in suo favore il beneficio della carta del docente per l'importo di 500 euro relativo all'anno scolastico 2023/2024. Ha chiesto l'esecuzione del giudicato e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. L'Amministrazione si è costituita con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli un termine di 60 giorni dall'investitura mediante istanza del creditore e precisando che non è dovuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei compiti istituzionali del dirigente pubblico. Ha invece respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua nel caso concreto, sia per l'avvenuta nomina del commissario ad acta, sia in considerazione delle circostanze del ritardo, riconducibili principalmente all'eccezionale mole di contenzioso seriale concernente la carta elettronica del docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, l'adozione delle misure necessarie per dare esecuzione al giudicato e la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro quale penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“manifestamente iniquo”; “altre ragioni ostative”
La penalità di mora può essere esclusa quando, valutate concretamente le circostanze del caso, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto il TAR ha escluso l'astreinte per la nomina del commissario ad acta e per la natura seriale del contenzioso, con ritardo principalmente dovuto all'eccezionale mole delle controversie.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza è stato ritenuto necessario ai fini della procedibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che riconosce una somma dovuta da una pubblica amministrazione, la mancata deduzione o dimostrazione dell'avvenuto pagamento, a fronte di documentazione idonea del credito, è sufficiente a fondare la dichiarazione di inottemperanza e l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'amministrazione, disciplinandone l'investitura, il termine per l'esecuzione e i poteri necessari alla determinazione dell'importo dovuto e all'adozione degli atti esecutivi.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; tali ragioni possono essere individuate nella già disposta nomina del commissario ad acta e nelle specifiche condizioni che hanno determinato il ritardo dell'amministrazione.
- La natura seriale del contenzioso e l'eccezionale mole di controversie relative al medesimo beneficio possono costituire, insieme agli altri elementi del caso concreto, una ragione per escludere l'astreinte, quando la sua applicazione risulti sproporzionata o manifestamente iniqua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1275/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1276/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1277/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1278/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1279/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 12 giu 2026Sentenza n. 1280/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →