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Ordinanza

Ordinanza n. 99/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensione: quanto al ricorso introduttivo, - del provvedimento del 14.11.2025, a firma del Responsabile del Settore Pianificazione Urbanistica e del Responsabile del Servizio SUAP del Comune di Pagani, con il quale è stata comunicata la non sussistenza delle condizioni di compatibilità urbanistica e, di fatto, si è disposta l'archiviazione dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dalla società ricorrente per l'ampliamento dell'attività di recupero rifiuti; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali; quanto ai motivi aggiunti depositati in data 5.2.2026, - del provvedimento della Provincia di Salerno n. 125297 del 5.12.2025 che ha disposto l’improcedibilità dell’istanza diretta ad ottenere Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per il progetto di modifica sostanziale dell’impianto esistente di recupero rifiuti; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.

Giustizia amministrativa202502046

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale recante la comunicazione di non compatibilità urbanistica e atto provinciale che ha dichiarato improcedibile l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale di un impianto di recupero rifiuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore impianto rifiuti)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, dapprima l’atto del Comune di Pagani del 14 novembre 2025, con cui era stata ritenuta insussistente la compatibilità urbanistica dell’attività di recupero rifiuti nell’area classificata in zona territoriale omogenea B residenziale, e successivamente, con motivi aggiunti, il provvedimento della Provincia di Salerno del 5 dicembre 2025, che aveva dichiarato improcedibile l’istanza di AUA relativa all’immissione in fogna di acque reflue e all’ampliamento dell’attività di recupero rifiuti, impedendo l’avvio dell’esame amministrativo di merito. La Provincia aveva ritenuto la compatibilità urbanistica e la regolarità edilizia presupposti legittimi dell’attività, rimessi alla competenza comunale, e aveva rilevato l’incongruenza tra la non compatibilità urbanistica comunicata dal Comune e la successiva comunicazione di avvio e verifica formale dell’istanza AUA. La ricorrente ha dedotto, tra gli altri profili, l’illegittimità del provvedimento provinciale per omessa comunicazione preventiva dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.

La decisione

In sede cautelare il TAR ha concentrato l’esame sull’atto provinciale, ritenuto l’unico atto formalmente conclusivo del procedimento, senza definire in questa fase la natura provvedimentale dell’atto comunale. Ha ritenuto assistito da sufficienti elementi di fondatezza il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, poiché era pacifico che non fosse stata comunicata alla società la previa comunicazione dei motivi ostativi. La sospensione è stata giustificata anche dagli effetti dell’atto provinciale, che precludeva sine die l’esame nel merito dell’istanza e l’eventuale messa in esercizio dell’impianto modificato. La Provincia dovrà quindi riattivare il procedimento in contraddittorio con la società, esaminare nel merito l’istanza e svolgere gli atti istruttori necessari, anche tramite il Comune di Pagani. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata l’udienza pubblica di merito per il 22 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza

    La previa comunicazione dei motivi ostativi è necessaria prima dell’adozione di un provvedimento che impedisca l’esame favorevole dell’istanza, consentendo al privato di partecipare al procedimento; la sua omissione ha sorretto, in sede cautelare, la sospensione dell’atto provinciale.

  • art. 216 d.lgs. 152/2006

    La Provincia ha richiamato la disciplina della comunicazione per l’esercizio delle attività di recupero rifiuti in procedura semplificata e la verifica dei relativi requisiti tecnici.

  • d.m. 5 febbraio 1998

    La Provincia lo ha richiamato quale fonte dei requisiti tecnici da verificare per l’attività di recupero rifiuti in procedura semplificata.

  • art. 55 c.p.a.

    Ha costituito la base processuale per la domanda e la decisione cautelare.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione intende adottare un atto che rende improcedibile o comunque preclude l’esame nel merito di un’istanza, deve previamente comunicare i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, consentendo all’interessato di interloquire prima della decisione.
  • La violazione dell’obbligo di comunicazione dei motivi ostativi può giustificare la sospensione cautelare dell’atto che arresta il procedimento, soprattutto quando l’atto produce una preclusione sine die all’esame dell’istanza e all’eventuale esercizio dell’attività richiesta.
  • La sospensione cautelare di un atto che ha arrestato illegittimamente il procedimento comporta la riattivazione dell’istruttoria nel contraddittorio con l’interessato e l’obbligo dell’amministrazione di esaminare nel merito l’istanza, compiendo gli accertamenti necessari.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiAIA, AUA e autorizzazioni ambientaliPartecipazione al procedimento
RamiAmbienteProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaTutela cautelare

Testo integrale

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